Sanzioni paesaggistiche, il CGA annulla sanzione da oltre 24mila euro
Una sentenza destinata a fare giurisprudenza riafferma il principio di personalità della responsabilità amministrativa. Accolto l’appello degli avvocati Caponnetto: “Nessuna sanzione per chi è estraneo all’illecito"
Una pronuncia destinata a incidere in modo significativo sull’interpretazione della normativa in materia paesaggistica arriva dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che con sentenza pubblicata il 30 marzo 2026 ha accolto integralmente l’appello promosso dagli avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto, annullando una rilevante sanzione pecuniaria imposta dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
Al centro della vicenda, una complessa controversia giuridica che affonda le proprie radici nel delicato equilibrio tra tutela del paesaggio e garanzie dei cittadini. Il caso riguarda un immobile situato nel territorio di Agrigento, i cui attuali proprietari si erano visti richiedere il pagamento di una sanzione pari a 24.483,74 euro per presunti abusi edilizi realizzati, tuttavia, da un precedente proprietario.
Secondo l’impostazione dell’amministrazione regionale, l’obbligo di corrispondere l’indennità prevista dalla normativa paesaggistica — in particolare dall’articolo 167 del Decreto Legislativo 42/2004 — sarebbe gravato anche sugli attuali titolari del bene, nonostante questi avessero acquistato l’immobile solo successivamente alla realizzazione delle opere e alla definizione della procedura di sanatoria.
Una tesi che, in primo grado, aveva trovato accoglimento presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, determinando il rigetto del ricorso presentato dai proprietari.
Ma è proprio in sede di appello che la vicenda ha assunto una svolta decisiva.
I legali difensori hanno costruito la propria strategia su un principio cardine dell’ordinamento giuridico: la natura personale della responsabilità amministrativa. In altri termini, una sanzione può colpire esclusivamente chi ha commesso l’illecito, e non può essere automaticamente trasferita a soggetti terzi, anche se subentrati nella titolarità del bene.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha così condiviso integralmente questa impostazione, chiarendo in maniera netta la natura della sanzione prevista dall’articolo 167 del Codice dei beni culturali. Essa — si legge nella motivazione — ha carattere sanzionatorio e non risarcitorio, e proprio per questo non può essere applicata a chi non ha avuto alcun ruolo nella violazione.
Da qui la conclusione: illegittima la pretesa avanzata nei confronti dei nuovi proprietari, completamente estranei ai fatti contestati. Il provvedimento è stato quindi annullato, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
La decisione non si limita a risolvere una singola controversia, ma si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più attento a evitare derive interpretative che possano tradursi in ingiustificate compressioni dei diritti dei cittadini.
“Il principio affermato sulla non trasmissibilità delle sanzioni amministrative – affermano gli avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto – assume infatti un valore sistemico, soprattutto in ambiti come quello edilizio e paesaggistico, caratterizzati da frequenti passaggi di proprietà e da situazioni spesso stratificate nel tempo”.
“La decisione – continuano i due difensori – rappresenta un importante presidio di legalità, riaffermando che nessuna sanzione può essere irrogata a chi non abbia avuto alcun ruolo nella commissione dell’illecito. Si tratta di un principio fondamentale, che tutela i cittadini da pretese amministrative indebite e garantisce certezza nei rapporti giuridici”.
La pronuncia potrebbe ora incidere significativamente sull’operato delle amministrazioni pubbliche, imponendo maggiore attenzione nell’individuazione dei soggetti effettivamente responsabili delle violazioni paesaggistiche.
In prospettiva, si rafforza così un orientamento che mira a coniugare la rigorosa tutela del patrimonio culturale con il rispetto dei principi fondamentali dello Stato di diritto, evitando che l’azione amministrativa si traduca in un’ingiusta penalizzazione di soggetti incolpevoli.






