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L’estorsione mafiosa a Canicattì, il tribunale: “Le dichiarazioni delle vittime sono credibili”

Depositate le motivazioni della sentenza con la quale sono stati condannati tre canicattinesi per una estorsione aggravata dal metodo mafioso. Ecco cosa scrivono i giudici

Pubblicato 1 ora fa

“Le dichiarazioni rese dalle persone offese sono dotate di credibilità intrinseca e risultano riscontrate da elementi specifici di conferma e dal complessivo quadro probatorio.” A dirlo sono i giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, nella sentenza con la quale sono stati condannati tre canicattinesi per una estorsione aggravata dal metodo mafioso. Nel novembre scorso sono stati inflitti 7 anni e 3 mesi di reclusione ad Antonio Maira, certamente il principale personaggio dell’inchiesta, e 4 anni e 8 mesi ciascuno ad Antonio La Marca e Giovanni Turco. Negli scorsi giorni il tribunale ha depositato le motivazioni alla base del verdetto.

La vicenda scaturisce dalla denuncia di un’intera famiglia canicattinese che, dopo aver subito l’incendio della saracinesca di un garage, ha deciso di raccontare tutto alle forze dell’ordine. Secondo quanto ipotizzato dall’accusa, che ha trovato conferma nel primo grado di giudizio, Maira (già condannato per mafia e, specificatamente per appartenenza alla Stidda) sarebbe intervenuto facendo “pressioni” sulla famiglia e non consentire di affittare un magazzino di loro proprietà dove sarebbe dovuta sorgere un’officina. Questo, sempre secondo l’impianto accusatorio, per togliere eventuale “concorrenza” al nipote La Marca, anche lui titolare di analoga attività a poca distanza dall’immobile di proprietà delle persone offese. Questi ultimi arrivano addirittura a filmare le minacce e la richiesta estorsiva in un incontro che avviene il 24 marzo 2023.

Scrivono i giudici: Una parte rilevante delle emergenze è rappresentata dalle testimonianze delle persone offese alle cui dichiarazioni è affidata prevalentemente, ma non esclusivamente, la ricostruzione in fatto dalla vicenda [..] Che poi le persone offese abbiano denunciato la richiesta estorsiva solo dopo avere consegnato il cellulare contenente la registrazione di una parte della conversazione con Maira , è circostanza che non solo non inficia le loro dichiarazioni, ma anzi dimostra una particolare prudenza ” accusatoria ” degli stessi che avevano fatto i nomi degli estortori supportati dalla registrazione.”

E ancora si legge: “Le dichiarazioni delle persone offese risultano altresì costanti, non essendo emerse particolari difformità rispetto alla denuncia inziiale che è stata anche acquisita, e sono altresì sufficientemente specifiche avendo le persone offese , ciascun ovviamente, per la parte di fatto a sua conoscenza e nei limiti della memoria, riferito in modo preciso e dettagliato le circostanze concrete e le modalità del fatto”.

I giudici poi si pronunciano anche sul video effettuato dalle persone offese: “ Tale registrazione è stata poi consegnata alla Polizia che ne ha tratto un file della durata di 2 minuti e 50 secondi, file che versato agli atti del processo in un supporto informatico ( CD ) rappresenta un formidabile elemento di conferma delle dichiarazioni testimoniali delle persone offese.” Infine il tribunale chiosa: “La disamina effettuata nel paragrafo dedicato alle emergenze probatorie ha consentito di accertare che il 24 marzo 2023 tre soggetti e segnatamente gli imputati Maira Antonio , La Marca Antonio e Turco Giovanni si erano recati presso 1’abitazione di campagna delle persone offese dove ordinavano loro di non concedere in locazione il magazzino di loro proprietà facendo in tal modo concorrenza a La Marca Antonio, titolare anch’egli di una autofficina sita proprio in prossimità del magazzino accompagnando tale imposizione con minacce anche gravi alla vita ed alla incolumità ed altresì facendo riferimento reiteratamente alla caratura di Maira Antonio, soggetto conosciuto dalle offese e già condannato per appartenenza alla “stidda’”, sodalizio di tipo mafioso operante a Canicattì. Nel caso di specie l’estorsione è stata correttamente  contestata nella forma consumata e non quale tentativo di estorsione”

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