Favara

Esclusa da finanziamento per 1 milione di euro: Tar accoglie ricorso azienda favarese

La prima sezione del Tar di Palermo presieduta da Calogero Ferlisi, accogliendo il ricorso avanzato dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha inserito nell’elenco delle istanze finanziabili un’azienda agricola di Favara inizialmente esclusa. L’assessorato all’agricoltura, infatti, aveva dichiarato inammissibile la presentazione della domanda relativa alla concessione di un contributo per la realizzazione di un progetto […]

Pubblicato 3 anni fa

La prima sezione del Tar di Palermo presieduta da Calogero Ferlisi, accogliendo il ricorso avanzato dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha inserito nell’elenco delle istanze finanziabili un’azienda agricola di Favara inizialmente esclusa. L’assessorato all’agricoltura, infatti, aveva dichiarato inammissibile la presentazione della domanda relativa alla concessione di un contributo per la realizzazione di un progetto del valore di quasi un milione di euro. L’azienda, dunque, proponeva ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione della domanda. 

Il TAR, in sede cautelare, accoglieva la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia della clausola del bando che fa decorrere il termine per la cantierabilità dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e non della definitiva”. A seguito della suddetta ordinanza, la ditta ricorrente è stata inserita con riserva nell’elenco delle domande finanziabili con un punteggio pari a 70. Successivamente, l’Ispettorato dell’Agricoltura di Agrigento, nel riesaminare la documentazione prodotta dall’Azienda Agricola, ha proceduto – in autotutela – a sottrarre 6 punti originariamente assegnati e relativi alla dimensione economica dell’azienda. Pertanto, con appositi motivi aggiunti di ricorso, gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – nell’interesse della suddetta Azienda Agricola – hanno contestato la detrazione del suddetto punteggio, rilevando che, ai sensi dell’art. 21 novies della l. n. 241 del 1990, il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, tenendo conto degli interessi dei destinatari. 

Per effetto della sentenza, la suddetta azienda agricola verrà definitivamente inserita nell’elenco delle istanza finanziabili e alla stessa verrà assegnato un punteggio complessivo pari a 70.

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