Giudiziaria

Fabbricato rurale, Tar: illegittima revoca autorizzazione paesaggistica

La pronuncia del Tar di Palermo

Pubblicato 3 anni fa

Il Tar di Palermo si è pronunciato sul ricorso avanzato da G.S.F contro il provvedimento di ritiro dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza per la realizzazione di un fabbricato rurale ad uso abitativo poiché ritenuto in contrasto con piano paesaggistico adottato in precedenza. 

Il sig. G.S.F. aveva ottenuto l’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza competente per territorio per la realizzazione di un fabbricato rurale ad uso abitativo.A distanza di alcuni mesi dal rilascio dell’autorizzazione, la stessa Soprintendenza ne ha disposto il ritiro ritenendo l’intervento in contrasto con il Piano Paesaggistico adottato in precedenza. Avverso il provvedimento di ritiro, il sig. G.S.F. ha proposto ricorso innanzi al Tar Palermo con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino. In particolare la difesa ha contestato l’operato della Soprintendenza deducendo, tra l’altro, che non potessero trovare immediata applicazione le nuovi previsioni vincolistiche del Piano Paesaggistico allo stato soltanto adottato e non ancora definitivamente approvato.

 Il TAR Palermo, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali ed in accoglimento delle censure dell’Avv. Rubino ha affermato che l’atto di adozione del Piano non può genericamente ed indistintamente impedire la realizzazione degli interventi, peraltro come nel caso di specie già autorizzati dalla Soprintendenza, che siano in contrasto con le “disposizioni” del Piano stesso, ma non con specifici e formali vincoli preesistenti sul territorio, giacché tale forza preclusiva è propria, a tenore dell’art. 143, comma 9, del codice dei beni culturali e paesaggistici, solo delle specifiche, puntuali e concrete prescrizioni di tutela ricavabili dall’art. 134 del medesimo codice, non pertinenti nel caso di specie.

 Il diniego in autotutela opposto dall’Amministrazione, infatti, era fondato sulla ritenuta non compatibilità del (già approvato) progetto con le generali previsioni del sopravvenuto piano paesaggistico (solamente adottato), ma non anche con specifiche prescrizioni di tutela relative a beni o aree vincolate in precedenza. Il TAR chiarisce che la misura di salvaguardia del Piano Paesaggistico è da correlarsi solamente sui beni già gravati da vincolo specifico, ma non può creare nuovi ed ulteriori vincoli. Per effetto della pronuncia del Giudice Amministrativo il sig. G.S.F. potrà realizzare il progetto precedentemente autorizzato dalla Soprintendenza.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *