Giudiziaria

Lampedusa, inammissibile ricorso del comune: legittima concessione edilizia in sanatoria

Il provvedimento di concessione edilizia in sanatoria rilasciato dal Comune di Lampedusa e Linosa è divenuto inoppugnabile

Pubblicato 1 anno fa

La Sig.ra C.F., originaria di Fiumefreddo di Sicilia (CT), nel lontano 1986 acquistava un fabbricato sito in Lampedusa, c.da Madonna, che all’epoca della costruzione era stato realizzato in assenza di un regolare titolo edilizio e per il quale risultava pendente domanda di condono.

Successivamente, nel 2011, il Comune di Lampedusa e Linosa, visto il parere favorevole della Soprintendenza, in accoglimento della richiesta di condono rilasciava in favore della società W. S. s.r.l., la concessione edilizia in sanatoria per il fabbricato sito in c.da Madonna.

Tuttavia, a distanza di sette anni dal rilascio del predetto titolo in sanatoria, il Comune di Lampedusa e Linosa, con nota prot. n. 14772 del 24.08.2018, decideva di annullare la concessione edilizia in sanatoria per l’asserita mancata acquisizione del n.o. dell’ARTA il cui rilascio risultava necessario per gli immobili ricadenti all’interno delle riserve naturalistiche, come l’intera zona ove è ubicato l’immobile in questione che, a seguito della creazione della Riserva Naturale Orientata di Lampedusa, istituita nel 1995, era divenuta una zona ricadente nella zona A della riserva e pertanto soggetta a vincolo. 

Ebbene, avverso il provvedimento di annullamento in autotutela emanato dal Comune di Lampedusa e Linosa, la Sig.ra C.F., legale rappresentante della Società W.S. s.r.l., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, proponeva ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, per chiederne l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.

Nel predetto procedimento il Comune di Lampedusa e Linosa ribadiva, in maniera apodittica, la legittimità del proprio provvedimento, senza null’altro dedurre in ordine ad altre presunte ragioni di illegittimità del titolo concessorio precedentemente rilasciato.

Inoltre, nell’ambito del procedimento interveniva, altresì, Legambiente Sicilia che asseriva sotto altri profili, non contestati dal provvedimento di annullamento, la illegittimità della concessione edilizia. 

Contro le argomentazioni spiegate da Legambiente, gli Avv.ti Rubino e Airò, rilevavano, prontamente, l’infondatezza delle difese avversarie e altresì evidenziavano l’inammissibilità di motivazioni integrative del provvedimento impugnato, che non risultavano espressamente contenute nello stesso.

Nel corso del suindicato procedimento, a seguito dell’adunanza del 7 luglio 2020, il CGA, trattando nel merito la causa in questione, emetteva parere n. 206/2020, favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario proposto dalla difesa della Sig.ra C.F., ritenendo fondata la censura, sollevata dagli Avv.ti Rubino e Airò, in ordine al difetto di motivazione sul rispetto del termine ragionevole per l’annullamento del titolo edilizio.

Sulla scorta del predetto parere, il Presidente della Regione con D.P. 195 del 23.02.2021 accoglieva definitivamente il ricorso proposto dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, annullando il provvedimento prot. n. 14772 del 24.08.2018, a mezzo del quale era stato disposto l’annullamento in autotutela della concessione in sanatoria.

Ebbene, segnatamente in data 26.04.2021, il Comune di Lampedusa e Linosa adducendo quale errore revocatorio il fatto secondo il quale l’immobile in questione non sarebbe stato sanabile in ragione del contesto vincolistico vigente nel 1984, proponeva ricorso per revocazione avverso il decreto presidenziale di accoglimento del ricorso straordinario.

Per resistere al ricorso per revocazione proposto dall’Ente comunale, la Sig. C.F., sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e Airò, evidenziava come tale atto fosse palesemente inammissibile e privo di alcun fondamento, in quanto il Comune di Lampedusa e Linosa anziché dimostrare la sussistenza di un errore revocatorio, in spregio ad ogni regola processuale, aveva tentato di integrare la motivazione di un provvedimento che era già stato dichiarato illegittimo.

Sempre gli Avv.ti Rubino e Airò, infatti, rilevavano, contrariamente a quanto asserito dal Comune, che nella nota prot. n. 14772 del 24.08.2018 non vi fosse alcun riferimento a presunti vincoli di inedificabilità risalenti al 1984, né che gli stessi potevano ricavarsi implicitamente dal decreto ARTA n. 291/44 del 1995.

Infine, gli Avv.ti Rubino e Airò evidenziavano come un’integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato, effettuata a mezzo di scritti difensivi, doveva ritenersi inammissibile, in quanto la motivazione rappresenta un contenuto insostituibile della decisione amministrativa.

Sicché, a fortiori, non poteva ritenersi ammissibile l’introduzione di motivazioni ulteriori rispetto a quelle evincibili dal provvedimento impugnato per giustificare la proposizione di un ricorso per revocazione.

A seguito di ciò, la Presidenza della Regione Siciliana-Ufficio Legislativo e Legale rivolgendosi al CGA per la Regione Siciliana, chiedeva parere sull’affare consultivo di cui trattasi e, in ordine ad esso, il CGA, con parere n. 534/2022 reso nell’Adunanza dell’11 ottobre 2022, esprimeva l’avviso che il ricorso per revocazione presentato dal Comune di Lampedusa e Linosa doveva essere dichiarato inammissibile. 

Pertanto, in data 29.11.2022, il Presidente della Regione Siciliana, alla luce del citato parere reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal Comune di Lampedusa e Linosa; conseguentemente il provvedimento di concessione edilizia in sanatoria rilasciato dal Comune di Lampedusa e Linosa è divenuto inoppugnabile.

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