Agrigento

Mancata ostensione documenti porto d’armi: condannata la Questura

Il Tar condanna la Questura di Agrigento per mancata ostensione documenti

Pubblicato 4 anni fa

Il  T.A.R. Sicilia di Palermo, sezione Terza, accogliendo il ricorso  presentato  dall’ empedoclino, Dott. Giuseppe Morreale,  assistito e difeso dall’avvocato Giuseppina Ganci, del foro di Agrigento, ha ritenuto infondate le censure avanzate dalla Questura di Agrigento, patrocinata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo. Il ricorso presentato dal Dott. Morreale  aveva quale oggetto la richiesta di acquisire la nota integrale del Luglio 2020  della Questura  di Agrigento  e del Commissariato di Porto Empedocle  emessa nell’ambito di un procedimento volto alla revoca di un provvedimento prefettizio.

Nello specifico,  la Questura di Agrigento  esprimeva il proprio formale diniego sostenendo che la richiesta di accesso fosse  sottratta  al diritto di accesso trattandosi di  relazione di servizio o altri documenti che costituiscono il presupposto per l’adozione dei provvedimenti della Autorità di P.S. .Il principio di diritto espresso dal T.A.R. invece ha ritenuto il provvedimento della Questura  infondato per carenza  di motivazione stante l’ insussistenza di correlazione funzionale tra i documenti richiesti   e l’ipotesi disciplinata dall’art. 3, comma 1, lett. a), DM n. 415/1994 (relativa a relazioni di servizio o altri atti o documenti presupposto di provvedimenti da emanarsi dall’autorità di pubblica sicurezza).

La Questura di Agrigento  dunque non ha spiegato il motivo per cui ha negato l’accesso  al Dott. Morreale Giuseppe  effettuando un mero e generico richiamo alla norma sopra citata  che non era sicuramente attinente al caso specifico di salvaguardia dell’ordine pubblico o di repressione della criminalità.I giudici amministrativi hanno anche  condannato la Questura di Agrigento al pagamento delle spese processuali.  

In proposito l’Avv. Ganci commenta “  spiace constatare che un cittadino si veda negato un diritto costituzionalmente garantito e si veda costretto a sostenere spese legali per ottenere un provvedimento che invece andava pacificamente osteso”. 

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