Revoca della patente per prevenzione, il Cga: “non è necessario l’esame riabilitativo”
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, organo d’Appello della Giustizia Amministrativa, accogliendo i motivi articolati nel ricorso in appello proposto dall’Avv. Luigi Fazio Gelata e Salvatore Manganello in riforma della Sentenza del TAR di Palermo, ha fissato il principio secondo cui, decorsi tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione non è […]
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, organo d’Appello della Giustizia Amministrativa, accogliendo i motivi articolati nel ricorso in appello proposto dall’Avv. Luigi Fazio Gelata e Salvatore Manganello in riforma della Sentenza del TAR di Palermo, ha fissato il principio secondo cui, decorsi tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione non è necessario ottenere alcun provvedimento di riabilitazione da parte del giudice penale.
Sul punto, il Massimo Consesso amministrativo della Sicilia, che aveva sospeso il Giudizio in attesa che la Corte Costituzionale si pronunciasse su una questione di legittimità costituzionale pregiudiziale alla causa,ha sancito che se la Corte costituzionale avesse riconosciuto ampia discrezionalità al Prefetto nel decidere se disporre o meno la revoca della patente di guida in caso di primigenia applicazione della misura di prevenzione, sarebbe diventato assolutamente irrilevante averne o meno ottenuto la riabilitazione al momento di presentare l’istanza per il rinnovo allo scadere del triennio previsto dal terzo comma dell’articolo 120 del codice della strada.
Dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 120 del codice della strada, quindi, il CGARS ha chiarito che “In conclusione, la riabilitazione dalla misura di prevenzione non può essere considerata conditio sine qua non per l’ottenimento del nuovo titolo di abilitazione alla guida”
La sentenza del Giudice d’Appello della Giustizia Amministrativa, resa su appello degli Avv.ti Luigi Fazio Gelata e Salvatore Manganello, ha quindi messo la parola fine ad una fattispecie che fino al 2018 il TAR di Palermo riteneva non necessitasse di riabilitazione. Tale orientamento, però, era stato rivisitato in senso negativo da parte dello stesso TAR nel 2019 creando incertezza interpretativa.
Con la Sentenza dal CGARS resa in data 28.09., l’orientamento in materia dovrebbe acquisire la forza di precedente giurisprudenziale finalizzato ad orientare il Giudice Amministrativo di primo grado.
Per effetto di tale pronuncia, quindi, il ricorrente potrà ottenere il nulla osta per sostenere un nuovo esame di guida senza dover attendere alcun provvedimento riabilitativo con enorme risparmio di tempo e di spese.