Tar boccia ordinanza Musumeci sugli Hotspot: “Non è competenza della Regione”
L’immigrazione e’ “una competenza legislativa esclusiva statale” e “sia gli hotspot sia i centri di prima accoglienza rientrano nella competenza del ministro dell’Interno, in quanto si tratta di strutture “la cui finalita’ e’ quella di evitare la dispersione sul territorio dei migranti e consentire l’esecuzione di eventuali provvedimenti di espulsione; pertanto, viene in rilievo, quale […]
L’immigrazione e’ “una competenza legislativa esclusiva statale” e “sia gli hotspot sia i centri di prima accoglienza rientrano nella competenza del ministro dell’Interno, in quanto si tratta di strutture “la cui finalita’ e’ quella di evitare la dispersione sul territorio dei migranti e consentire l’esecuzione di eventuali provvedimenti di espulsione; pertanto, viene in rilievo, quale attivita’ squisitamente di spettanza statale, quella di controllo dell’immigrazione”. La terza sezione del Tar Sicilia – con sentenza del presidente Maria Cristina Quiligotti, Maria Cappellano, consigliere estensore e Anna Pignataro, consigliere – nei fatti boccia l’orientamento del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che con propria ordinanza aveva disposto lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza, pur definendo il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero dell’Interno, improcedibile “per sopravvenuta carenza di interesse”; in quanto quell’ordinanza – impugnata il 26 agosto – era in vigore dal 23 agosto al 10 settembre. La sentenza riconosce la possibilita’ di interventi legislativi delle Regioni con riguardo al fenomeno migratorio, ma questi “non possono riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale”. Il potere di disciplinare l’immigrazione “rappresenta un profilo essenziale della sovranita’ dello Stato, in quanto espressione del controllo del territorio; potere, al quale si correla il controllo giuridico dell’immigrazione di esclusiva competenza dello Stato a presidio di valori di rango costituzionale e, inoltre, per l’adempimento di obblighi internazionali”.
Anche sul fronte dell’emergenza sanitaria, ricordano i giudici amministrativi che la normativa attribuisce al presidente del Consiglio il potere di adottare le misure urgenti per contrastare la diffusione del Covid-19, tra cui, le “limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonche’ rispetto al territorio nazionale”. Per contro, “il potere extra ordinem astrattamente rientrante nelle competenze regionali in materia sanitaria”, cosi’ come e’ stato concretamente esercitato con l’ordinanza, “ha inciso direttamente sulla gestione dei flussi migratori, finendo sostanzialmente per disciplinare gli hotspot e i centri di accoglienza in sovrapposizione alla competenza statale, di natura esclusiva nel campo del controllo dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale”. Di piu’: “Ha esorbitato dai limiti correlati alla natura di ente territoriale esponenziale degli interessi della sottostante collettivita’”, in quanto il provvedimento “era destinato a produrre effetti sul territorio di altre regioni, verso le quali il flusso migratorio avrebbe dovuto essere spostato una volta attuati i trasferimenti; incidendo, in ultima analisi, oltre che sull’intero territorio nazionale, anche sulla liberta’ di circolazione fra le Regioni, materia sottratta alla competenza della singola Regione, la quale puo’ esercitare il potere solo nel proprio territorio in quanto elemento costitutivo”. L’ordinanza, vietando l’ingresso, il transito e la sosta nel territorio della Regione siciliana di ogni migrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle ong, “ha inciso sulla regolamentazione dei flussi migratori e, in particolare, sulla disciplina dell’ingresso e della permanenza dei cittadini stranieri all’interno del territorio nazionale”; e sulla liberta’ di circolazione delle persone. Infine, “contestata la fondatezza anche della denunciata carenza di istruttoria e della violazione del principio di leale collaborazione: “Non risulta che il presidente della Regione, prima di adottare il provvedimento extra ordinem, abbia formulato un’apposita proposta di decreto; ne’ dalla documentazione depositata in atti risulta una specifica interlocuzione con il presidente del Consiglio”.