Palermo

Tar sospende prescrizioni del comune su uno stabilimento balneare

La vicenda nasce dalla necessità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e periodica sui manufatti della struttura

Pubblicato 1 ora fa

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha reso un’importante pronuncia relativa allo storico stabilimento balneare Country Time Club. Con l’ordinanza del 27.03.26, i giudici amministrativi hanno accolto la domanda cautelare dell’associazione, sospendendo l’efficacia delle prescrizioni che limitavano i lavori di manutenzione dello stabilimento in località Addaura. La vicenda nasce dalla necessità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e periodica sui manufatti della struttura. Nonostante il parere favorevole dell’ente gestore della riserva, il Comune di Palermo aveva imposto una serie di prescrizioni (tramite il parere V.I.N.C.A.) che, secondo la difesa del Club, avrebbero pregiudicato l’attività della stagione imminente. Già in precedenza, il Country Club – difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò – aveva ottenuto ragione tramite un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana previo parere favorevole reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Tuttavia, l’amministrazione comunale, con la determinazione dirigenziale del gennaio 2026, ha di fatto “reiterato prescrizioni analoghe” a quelle già annullate, innescando un nuovo round legale. Con ricorso proposto innanzi al TAR il Country Club – difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Gaspare Tesè – ha contestato la legittimità dei nuovi atti adottati dal Comune Nell’ordinanza di sospensione firmata dal Presidente Federica Cabrini e dall’Estensore Antonino Scianna, il TAR ha rilevato come l’Amministrazione non ha consentito alla ricorrente di partecipare al procedimento, violando le garanzie procedurali. Il TAR Palermo ha, inoltre, rilevato che il Comune si è discostato dal parere dell’ente gestore della riserva definendolo semplicemente “non vincolante”, senza però spiegare le ragioni tecniche di tale scelta, contrariamente a quanto indicato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nel parere, di carattere vincolante, reso nell’ambito del precedente ricorso straordinario.

Ritenendo che i motivi del ricorso siano assistiti da un “adeguato fumus boni iuris” (ovvero muniti di fondatezza giuridica), il Tribunale ha sospeso i provvedimenti impugnati. Il Comune di Palermo è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali, liquidate in 1.000 euro, oltre accessori.

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