Ribera

Parlapiano Fruit di Ribera riammessa dal Tar nella graduatoria per i contributi del programma di sviluppo rurale

Con bando ritualmente pubblicato l’Assessorato regionale dell’Agricoltura indiceva una selezione per l’erogazione di contributi per il sostegno ad investimenti in favore della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli. La società Parlapiano Fruit con sede in Ribera partecipava alla procedura di cui sopra presentando una domanda di contributo sia per l’ammodernamento dei macchinari destinati alla lavorazione […]

Pubblicato 5 anni fa

Con bando ritualmente
pubblicato l’Assessorato regionale dell’Agricoltura indiceva una selezione per
l’erogazione di contributi per il sostegno ad investimenti in favore della
trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli.

La società Parlapiano
Fruit con sede in Ribera partecipava alla procedura di cui sopra presentando
una domanda di contributo sia per l’ammodernamento dei macchinari destinati
alla lavorazione della frutta da ubicare all’interno di una struttura
preesistente sia per la realizzazione di un nuovo capannone dotato di celle
frigorifere; la domanda formulata dalla detta società veniva collocata tra
quelle ammissibili ma non finanziabili per mancata capienza delle risorse
disponibili. Con provvedimento del luglio 2018 veniva disposto il
rifinanziamento della misura in questione, con conseguente scorrimento della
graduatoria e collocazione della domanda presentata dalla società riberese tra
le istanze finanziabili; tuttavia la società riberese riceveva una
comunicazione di avvio del procedimento di archiviazione dell’istanza, in
ragione dell’asserita omessa presentazione della documentazione attestante la
cantierabilità del progetto nel termine di novanta giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria provvisoria. La società presentava articolate
deduzioni attestando che la richiesta di permesso di costruire presentata nel
marzo del 2017 era da ritenersi tacitamente accolta, non essendo stato opposto
alcun diniego dall’amministrazione comunale entro il termine normativamente prescritto
ed avendo altresì la società comprovato la conformità urbanistica ed edilizia
dell’opera proposta.

Nonostante i
chiarimenti forniti l’Assessorato confermava l’archiviazione della pratica in
ragione dell’asserita mancata presentazione della documentazione afferente la
cantierabilità del progetto antro i termini prescritti. A questo punto la
società riberese proponeva un ricorso davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio
degli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, per l’annullamento, previa
sospensione, del provvedimento di archiviazione dell’istanza di finanziamento.
In particolare gli avvocati Rubino e Alfieri hanno censurato il provvedimento
impugnato sotto il profilo dell’eccesso di potere, avendo la società dimostrato
che si era attivata sin da un periodo precedente rispetto alla presentazione
della domanda a richiedere alla competente amministrazione comunale il permesso
di costruire e che detto permesso di costruire avrebbe dovuto ritenersi
tacitamente assentito per effetto del decorso del termine di legge; ed avendo
altresì chiarito mediante le osservazioni di avere ottenuto il provvedimento
espresso avente ad oggetto il permesso di costruire nel termine di novanta
giorni decorrenti dallo scorrimento della graduatoria in questione. Si è costituito
in giudizio l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto
del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare.

Il Tar Sicilia,
Palermo, sezione prima, condividendo le tesi difensive degli avvocati Rubino e
Alfieri, ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del
provvedimento impugnato, disponendo l’ammissione con riserva della società
ricorrente alla procedura selettiva. Pertanto, per effetto del provvedimento
cautelare reso dal Tar, la società riberese potrà accedere al contributo
richiesto in misura pari ad oltre un milione di euro

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