Agrigento

Abusivismo nella Valle dei templi, no multe a chi ha costruito prima del 1985

“Nessun illecito” per chi ha costruito nella Valle dei Templi prima del 1985. Lo ha ribadito il Tar di Palermo, con sentenza breve del 20 maggio, accogliendo un ricorso presentato dal proprietario di un immobile, realizzato a San Leone, frazione di Agrigento. I giudici, chiamati a pronunciarsi su un ricorso avente ad oggetto un’indennita’ risarcitoria richiesta […]

Pubblicato 6 anni fa

“Nessun illecito” per chi ha costruito nella Valle dei Templi prima del 1985. Lo ha ribadito il Tar di Palermo, con sentenza breve del 20 maggio, accogliendo un ricorso presentato dal proprietario di un immobile, realizzato a San Leone, frazione di Agrigento. I giudici, chiamati a pronunciarsi su un ricorso avente ad oggetto un’indennita’ risarcitoria richiesta dal Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identita’ Siciliana per il presunto danno arrecato al paesaggio, hanno considerato illegittima la sanzione. Cosi’ il Tar ha annullato il provvedimento emesso dall’Amministrazione Regionale con cui si contestava una presunta violazione del vincolo paesaggistico, confermando un orientamento “ormai consolidato”, sottolineano gli avvocati Michele Cimino e Giorgio Troja, che assistevano il proprietario dell’immobile. Il collegio giudicante ha infatti statuito che nessuno possa essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione, che, in ipotesi di vincolo apposto successivamente alla costruzione abusiva, esclude “l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalla norme disciplinanti lo stesso, a carico dell’autore dell’abuso edilizio. Il Tar Palermo, pronunciandosi anche in merito alle memorie depositate e non condivise dall’Avvocatura di Stato, ha ricostruito la normativa vincolistica concernente la Valle dei Templi di Agrigento, giungendo alla conclusione che “la zona B doveva presumersi non gravata da alcun vincolo paesaggistico ex lege (che viceversa era stato verosimilmente introdotto ex novo e con effetti ex nunc dalla legge 431 del 1985)”. “Questa sentenza, che si aggiunge alle gia’ tante pronunce emanate in tal senso dal Tar Palermo – commenta l’avvocato Troja – evidenzia una situazione tanto attuale quanto preoccupante in cui versano molti abitanti di Agrigento, proprietari di edifici costruiti tra la fine degli anni ’70 e inizi anni ’80, che ancora oggi forse per mancata conoscenza dell’orientamento giurisprudenziale in materia e delle ragioni giuridiche a sostegno dell’illegittimita’ dei provvedimenti dell’Amministrazione preferiscono far fronte alle sanzioni comminate dall’Assessorato, piuttosto che impugnare i provvedimenti”. I giudici amministrativi, sposando la tesi difensiva, hanno cosi’ statuito che l’immobile, realizzato negli anni ’70 in Zona B, non potesse essere oggetto di alcun provvedimento sanzionatorio, essendo stato apposto solo successivamente il vincolo paesaggistico alle preesistenti zone di interesse archeologico, annullando la sanzione pecuniaria e scongiurando il pagamento della sanzione da parte del ricorrente. 

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