Porto Empedocle, candidato Lattuca insiste con il ricorso: domani udienza al Tar
Adesso sono stati depositati motivi aggiuntivi.
Come è noto il candidato sindaco alle scorse amministrative di Porto Empedocle, Calogero Lattuca ha ritenuto opportuno dare incarico all’avv.ssa Maria Pilato del Foro di Agrigento, a presentare ricorso al Tar per le presunte irregolarità riscontrate nelle operazioni di scrutinio relative al conteggio delle schede elettorali.
Adesso sono stati depositati motivi aggiuntivi.
“Con il mio assistito Calogero Lattuca, candidato a sindaco alle elezioni comunali di Porto Empedocle dello scorso 10 ed 11 ottobre 2021 – dichiara l’avv.ssa Maria Pilato – abbiamo depositato ricorso innanzi al Tar Sicilia Palermo, con udienza di discussione già fissata per domani, al fine di verificare le presunte irregolarità nell’attribuzione delle preferenze”.
Calogero Lattuca dichiara: “Abbiamo depositato un ricorso per motivi aggiunti. In quanto riteniamo l’illegittimità anche della deliberazione di Giunta comunale, con cui è stato conferito incarico legale per la costituzione in giudizio del Comune, da parte del controinteressato, dott. Martello, che nel ricorso già depositato agisce anche in proprio. Ciò perché nella deliberazione di che trattasi, il suddetto dott. Martello, non si asteneva dalla votazione, come avrebbe dovuto, ne prendeva parte e deliberava anziché valutare un eventuale conflitto di interessi che, se confermato dall’autorità competente, andrebbe ad esclusivo danno della collettività empedoclina.
Sempre più convinto, prima che da candidato a Sindaco da cittadino, che la vicenda in questione debba essere dipanata nelle competenti sedi giudiziarie, verso le quali ripongo la massima fiducia”.
L ’Avvocato Maria Pilato dichiara:
“Con il mio assistito, Calogero Lattuca, abbiamo depositato ricorso per motivi aggiunti, in quanto riteniamo l’illegittimità della delibera della giunta comunale n. 107 del 25 11 2021 (così come pubblicata sull’albo pretorio) per violazione dell’art. 78, comma due, del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico Enti locali) secondo cui gli amministratori locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. tale norma, recepita anche dalla legislazione regionale siciliana, trova il suo fondamento costituzionale nel principio di imparzialità di cui all’articolo 97 costituzione. Confidiamo nella valutazione attenta che verrà effettuata dal Tribunale amministrativo regionale”.