Akragas, accolto il ricorso della società: lo stadio Esseneto riapre al pubblico
I biancazzurri potranno così giocare davanti ai propri tifosi già a partire dallo scontro salvezza contro il Castrovillari in programma il 31 gennaio alle 14:30
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa presieduto dal giudice Ermanno de Francisco, riformando la decisione del Tar di Palermo, ha accolto il ricorso dell’Akragas disponendo la riapertura al pubblico dello Stadio Esseneto di Agrigento. I biancazzurri potranno così giocare davanti ai propri tifosi già a partire dallo scontro salvezza contro il Castrovillari in programma il 31 gennaio alle 14:30. Il tutto in attesa della camera di consiglio che si pronuncerà definitivamente sulla vicenda il prossimo 28 febbraio. La società ha già fatto sapere che l’ingresso allo stadio sarà gratuito per tutti.
La vicenda è legata al diniego della Questura di Agrigento al rilascio della licenza di polizia alla società guidata dalla presidente Roberta Lala che si è affidata agli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza. Lo stop alle partite aperte al pubblico era stato deciso dal Questore di Agrigento lo scorso novembre sulla base di “pregiudizi di polizia, precedenti penali nonché diverse condanne definitive” nei confronti di Giuseppe Deni, ex presidente della società e azionista di maggioranza del club. Decisione che era stata confermata anche dal Tar Palermo che aveva rigettato un primo ricorso dell’Akragas. La società ha così deciso di impugnare il provvedimento e rivolgersi al Cga al fine di ottenere un provvedimento cautelare volto a poter disputare gli incontri di calcio casalinghi presso lo stadio Esseneto alla presenza di pubblico. I legali incaricati evidenziavano l’illegittimità del diniego opposto dalla Questura di Agrigento e l’erroneità dell’ordinanza appellata sotto vari profili. In particolare, gli avvocati Rubino e Piazza, dopo avere evidenziato che la stessa Questura di Agrigento non aveva rilevato alcunché di ostativo al rilascio della licenza richiesta in capo al legale rappresentante della società, sottolineavano che la licenza di polizia, di cui all’art. 8 del R.D. n. 773/1931, è un’autorizzazione personale e che nell’ambito di un’organizzazione in forma societaria deve essere intestata ad un persona fisica investita di poteri di rappresentanza organica della società, la quale resta l’unica responsabile dell’attività autorizzata e che pertanto, nel caso in esame, non essendo emersa alcuna criticità a carico del legale rappresentante della società la Questura non avrebbe potuto negare il rilascio della licenza richiesta.
Ed ancora, gli avvocati Rubino e Piazza in ordine alla criticità prospettata dalla Questura di Agrigento, secondo cui parte del capitale sociale della S.S.D. Akragas fosse detenuto dal convivente del legale rappresentante della società sportiva ed a cui carico risultano alcuni pregiudizi, assumevano che tale circostanza, in base alle vigenti previsioni del TULPS, non poteva assumere rilevanza, precisando altresì che la Questura non aveva esternato le ragioni per le quali i suddetti pregiudizi avrebbero potuto determinare la possibilità di abuso della licenza di polizia richiesta o incidere sulla buona condotta del richiedente. Infine i legali incaricati, a riprova che il rilascio della licenza richiesta non avrebbe comportato alcun pregiudizio, rappresentavano che la stessa Questura di Agrigento, a fronte delle medesime situazioni poste a fondamento del diniego della licenza richiesta, sino al 17 novembre 2023 aveva rilasciato la licenza ex art.68 TULPS per potere disputare gli incontri di calcio presso lo stadio di Agrigento e, pertanto, il diniego si sarebbe posto in palese contraddizione con i precedenti provvedimenti autorizzativi.