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Girgenti Acque: ecco perchè sono stati prosciolti l’ex prefetto Diomede, Gianfranco Miccichè e l’ex deputato Scoma 

Depositate le motivazioni della sentenza con la quale sono stati prosciolti alcuni imputati “eccellenti” coinvolti nella maxi inchiesta su Girgenti Acque

Pubblicato 7 minuti fa

I giudici della prima sezione penale della Corte di appello di Palermo, presieduta da Adriana Piras, hanno depositato le motivazioni della sentenza con la quale hanno confermato il non luogo a procedere nei confronti di alcuni imputati “eccellenti” coinvolti nella maxi inchiesta su Girgenti Acque. L’indagine, denominata “Waterloo”, ipotizza un vero e proprio “sistema” al vertice del quale ci sarebbe stato l’imprenditore Marco Campione, ex presidente della società idrica. Una presunta associazione a delinquere in grado di corrompere pubblici ufficiali e politici ma anche dedita a reati di natura societaria, ambientale e contro la pubblica amministrazione.

La Corte di appello, confermando quanto già aveva sancito il giudice per l’udienza preliminare Micaela Raimondo, ha prosciolto (tra gli altri) l’ex prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, l’ex presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè, l’ex deputato nazionale Francesco Scoma e l’ex presidente della provincia di Agrigento, Eugenio D’Orsi. Diomede è stato prosciolto dall’accusa di concorso esterno in associazione a delinquere. Gli inquirenti gli contestavano di aver “salvato” l’azienda idrica di Campione da una interdittiva antimafia. Miccichè e Scoma – anche loro prosciolti – erano accusati di finanziamento illecito ai partiti per aver ricevuto rimborsi di viaggi e spese. All’ex presidente D’Orsi, invece, veniva contestato il reato di corruzione poiché – secondo la tesi dei pm – avrebbe “ritoccato” le tariffe idriche in cambio dell’assunzione a Girgenti Acque del figlio.

La Corte di appello ha confermato la sentenza di non luogo a procedere, relative a singole contestazioni, anche nei confronti di Marco Campione (tre ipotesi di corruzione), Giandomenico Ponzo, Giuseppe Giuffrida, Francesco Barrovecchio. Calogero Sala, Calogero Patti, Salvatore Vita (per l’ipotesi di delitto colposo contro la salute pubblica in concorso) e Salvatore Ajola (ipotesi di corruzione), Claudio Lusa (ipotesi di concorso esterno), Francesco Paolo Lupo (ipotesi corruzione). Alcuni di loro (Campione, Giuffrida, Barrovecchio, Lusa, Ponzo, Sala, Patti) sono già stati rinviati a giudizio (23 in tutto gli imputati) per altri reati e sono attualmente a processo.

La procura di Agrigento aveva dunque impugnato la sentenza di non luogo a procedere con il procedimento che è approdato davanti la Corte di appello. Anche i giudici di secondo grado – però – hanno rigettato la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dai pm. Oggi possiamo capirne le motivazioni. Il pool di magistrati agrigentini aveva sollevato almeno sei “criticità” nel provvedimento del primo giudice. La più importante, che ha di fatto “azzoppato” l’intero costrutto, è legata alla decisione di dichiarare inutilizzabili gran parte delle intercettazioni poiché disposte in altro procedimento. L’indagine sul gruppo Campione, infatti, nasce da un’iniziativa della Direzione distrettuale antimafia di Palermo che – in origine – ipotizzava reati quali il concorso esterno in associazione mafiosa e l’intestazione fittizia di beni. Il fascicolo è poi stato trasferito ad Agrigento per mancanza di riscontri. Per la procura della Città dei templi “il giudice non avrebbe fatto buon governo delle regole perchè avrebbe dovuto ritenere insussistente il divieto di utilizzabilità dettato, in quanto tra i reati del primo e quelli del secondo dei procedimenti si profilerebbe evidente connessione.”

La Corte di appello, sul punto, dichiara il ricorso manifestamente infondato: “Non si ravvisa alcuna relazione sussumibile tra i fatti in oggetto delle originarie incolparono indicati a base dei provvedimenti di intercettazioni e quelli in oggetto delle odierne imputazioni, essendo lo stesso argomento di censura ad evidenziare che l’originaria ipotesi di associazione di tipo mafioso, nell’evolversi delle investigazioni, è poi stata dagli inquirenti del tutto abbandonata per lasciare il posto alla nuova e diversa impalcatura accusatoria costituita dall’associazione a delinquere. L’assunto, sulla scorta dello stesso approfondimento giurisprudenziale – è logicamente contraddittorio e fallace nella parte in cui il rapporto di connessione tra i reati, data la sua natura relazionale, postula indefettibilmente la sussistenza di ciascuno di essi. Non si può neanche in astratto ipotizzarsi un rapporto di connessione con un reato la cui sussistenza è stata esclusa in relazione e al quale non è più pendente alcun procedimento penale.”

La procura di Agrigento aveva impugnato la sentenza di proscioglimento anche per quanto riguarda la posizione dell’ex prefetto della Città dei templi. Nicola Diomede, rimosso all’indomani della maxi inchiesta, era accusato di di aver “salvato” il gruppo Campione da una interdittiva antimafia senza tenere conto del parere unanime delle forze di polizia e non valutando il parere dell’allora prefetto vicario. La Corte di appello, che ha confermato il proscioglimento, scrive: “Inidoneità del materiale indiziario a dimostrare la sussistenza di uno sviamento di potere sorretto dal dolo intenzionale di procurare vantaggio alla Girgenti Acque Spa”. E ancora ha giudicato gli elementi offerti dal pubblico ministero “insufficienti a fondare una ragionevole previsione di condanna”.

Per il giudice, infatti, “tutte le argomentazioni non consentivano di asseverare che il Diomede non avesse correttamente ponderato gli elementi fattuali ed avesse dolosamente travalicato i limiti esterni dell’ampia discrezionalità amministrativa che la legge gli riservava in materia”. La Corte di appello, sul punto, chiosa: “Come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, gli elementi indiziari a carico del gruppo Campione nella disponibilità dell’imputato ai fini delle valutazioni che era chiamato ad effettuare non apparivano impositivi della esigenza di misure interdittive antimafia, come era peraltro stato evidenziato dalla disparità di vedute esistente tra le forze di polizia”. 

Ricorso era stato presentato anche contro i proscioglimenti dell’ex presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè, e dell’ex deputato nazionale Francesco Scoma. Entrambi erano accusati di finanziamento illecito ai partiti per la campagna elettorale del 2017. Scrive la Corte di appello: “Quanto alla pretesa erroneità della formula assolutoria (perché il fatto non costituisce reato) che sarebbe stata adottata pur a fronte di carenza o insufficienza di prove dell’elemento soggettivo, il rilevo appare pretestuoso, avendo, il giudice di primo grado correttamente evidenziato gli elementi univocamente dimostrativi dell’assenza di dolo nella condotta di illecita percezione del finanziamento”. Secondo la Procura Micciché avrebbe assistito alla finale di Champions tra la Juventus e il Real Madrid che si svolse a Cardiff, grazie ai biglietti in tribuna che sarebbero stati regalati proprio da Marco Campione, di Girgenti Acque. Prosciolto anche l’ex deputato Francesco Scoma, che all’epoca era mandatario elettorale di Miccichè. “La sollecitazione dello Scoma, in qualità di mandatario elettorale del Micciche, nei confronti della Girgenti Acque s.p.a. ad allegare copia del verbale del consiglio di amministrazione e nota di iscrizione in bilancio relativa al più volte menzionato finanziamento; la dichiarazione congiunta ex art. 4 l. 659 del 1981 effettuata sulla base di modulo prestampato, che faceva apparire irrilevante la circostanza che ad essa non fosse materialmente allegato il verbale della delibera del competente organo assembleare- scrivono i giudici di appello– le dichiarazioni rilasciate dal Campione in occasione dell’interrogatorio del 2 dicembre 2022, secondo cui le spese per viaggi e soggiorni elargite in favore di Micciché nel periodo dicembre 2016-agosto 2017 (dunque, in data antecedente alla formale assunzione della qualità di candidato alle elezioni politiche regionali del destinatario delle prestazioni) erano funzionali a sostenere la sua personale candidatura e non già quella di Micciché e quest’ultimo non era a conoscenza della mancata preventiva deliberazione dell’organo societario dei finanziamenti elettorali elargiti in suo favore da Girgenti Acque e Hydortecne”.

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