Agrigento

Annullato precetto da oltre 34mila euro, la Banca non prova la cessione del credito

Importante pronuncia del Tribunale di Agrigento in materia di contenzioso bancario.

Pubblicato 52 minuti fa

Importante pronuncia del Tribunale di Agrigento in materia di contenzioso bancario. Il Giudice monocratico, dott.ssa Federica Verro, ha integralmente accolto l’opposizione promossa da una società   e dai suoi fideiussori contro un atto di precetto da oltre 340.000 euro.  La procedura esecutiva era stata avviata da una società veicolo di cartolarizzazione (assistita dalla propria mandataria), che rivendicava la titolarità del credito derivante da un mutuo fondiario del 2007 in virtù di un’asserita cessione in blocco.

Il Tribunale agrigentino ha sancito la totale mancanza di diritto di agire esecutivamente nei confronti dei debitori, azzerando le pretese della controparte e condannandola alla rifusione delle spese di lite. Alla base della decisione vi è il mancato assolvimento dell’onere probatorio circa l’inclusione della specifica posizione all’interno dell’operazione di cessione. Il Giudice ha infatti rilevato come la documentazione depositata dalla società finanziaria non fosse idonea a dimostrare, con l’assoluta certezza richiesta dalla legge, il reale trasferimento del credito in oggetto. La sentenza riafferma un principio giurisprudenziale fondamentale: chi si dichiara successore di un credito ha l’onere rigoroso di fornire la prova della propria legittimazione sostanziale, documentando l’effettività dell’intervenuta cessione. Oltre all’annullamento della procedura esecutiva, la società finanziaria è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore degli opponenti.

Questa decisione del Tribunale di Agrigento, afferma l’Avv. Giuseppe Accolla, ristabilisce un principio di legalità e trasparenza fondamentale a tutela dei correntisti, delle imprese e dei garanti. Troppo spesso assistiamo a condotte processuali in cui le società di cartolarizzazione pretendono di riscuotere somme ingenti basandosi sulla mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle cessioni in blocco, omettendo però di produrre la prova documentale precisa dell’effettivo trasferimento della singola posizione debitoria. Questa pronuncia conferma che la facoltà di agire in executivis non ammette alcuna approssimazione e che l’onere della prova sulla titolarità del credito resta un baluardo invalicabile a difesa dei cittadini.”

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