Agrigento

Buoni fruttiferi scaduti e prescritti, condanna da 10 mila euro per Poste Italiane

La sentenza del Giudice di Pace di Agrigento che ha accertato l’illegittimità del  comportamento delle Poste Italiane

Pubblicato 8 mesi fa

Importante decisione del Giudice di Pace di Agrigento che con sentenza emessa in data 22/07/2024 ha  condannato Poste Italiane al pagamento in favore di un risparmiatore dell’importo di euro 10.000,00 oltre  alle spese legali. 

In accoglimento della domanda proposta dal cliente e ritenendo fondate tutte le eccezioni formulate dagli  avvocati Giuseppe Accolla e Federica Cumbo, il Giudice di Pace di Agrigento ha accertato l’illegittimità del  comportamento delle Poste Italiane che aveva negato il rimborso dei buoni fruttiferi ritenendoli prescritti e  sanzionando Poste Italiane per violazione degli obblighi di informazione e trasparenza, condannandola al  risarcimento dei danni pari a euro 10.000 per il mancato rimborso di quattro Buoni Fruttifero prescritti. 

Il Giudice di Pace infatti, sul solco dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, ha rilevato che “la  MANCATA CONSEGNA DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO”, “tenendo conto del fatto che i Buoni Fruttiferi postale  oggetto di causa non recano alcuna indicazione sulla durata e/o sulla scadenza dell’investimento”, non  consente al risparmiatore “di prendere cognizione della data di scadenza dei buoni così da renderli ignoto il  termine di decorrenza della prescrizione”. Omettendo di consegnare il foglio illustrativo la società convenuta  ha contravvenuto a un esplicito obbligo di legge e HA CAGIONATO UN DANNO AL RICORRENTE  CORRISPONDENTE alla PERDITA DEL DIRITTO DI OTTENERE LA RESTITUZIONE DEL CAPITALE dovuto” 

Si tratta di una decisione importante , affermano i legali, in quanto ribadisce un principio di diritto ovvero  che incombe sull’istituto di credito l’onere di dimostrare di aver assolto le sue obbligazioni, tra cui  specificamente gli obblighi informativi. Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto, né le altre  forme di pubblicità operate da Poste Italiane, attraverso le quali il sottoscrittore sarebbe comunque  potuto addivenire alla conoscenza delle necessarie informazioni, non avrebbero avuto, comunque,  alcuna efficacia sanante dell’inadempimento della resistente, poiché vi è una norma specifica che  impone un’attività informativa al cliente che non può essere sostituita da modalità alternative. 

Le vittorie, continuano gli Avvocati Giuseppe Accolla e Federica Cumbo,sono frutto di approfondimento e continuo aggiornamento delle problematiche di natura bancaria e finanziaria e oggi più di ieri concludono i legali la normativa di settore sta offrendo al risparmiatore maggiore tutela che fa ben  sperare nell’equilibrio dei rapporti con il ceto bancario.

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