Agrigento

Mafia e caporalato nel settore vitivinicolo: il TAR conferma l’interdittiva antimafia per un’azienda

Dagli atti è emerso che nel 2018 il ricorrente era stato dipendente di un noto esponente mafioso del circondario di Canicattì, già condannato per associazione di tipo mafioso

Pubblicato 44 minuti fa

Lo sfruttamento dei braccianti extracomunitari nei vigneti e un’inquietante rete di legami con i vertici di Cosa Nostra sono al centro della sentenza con cui il TAR Sicilia ha blindato l’interdittiva antimafia contro un’azienda agricola dell’agrigentino

La sentenza è di questi giorni, ma lo “stop” alla possibilità di lavorare con la pubblica amministrazione risale al 2024, quando la Prefettura emise l’interdittiva a seguito delle risultanze emerse dal verbale di audizione del Gruppo Interforze Antimafia (G.I.A.). Una decisione contro cui il proprietario ha opposto ricorso, richiedendo l’annullamento dell’interdittiva, sostenendo la violazione di diverse norme del Codice Antimafia e lamentando un eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, la difesa contestava il travisamento dei fatti e la mancata comunicazione dei motivi ostativi prima dell’adozione del provvedimento finale.

Nonostante le argomentazioni della difesa, il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, sottolineando come l’amministrazione abbia correttamente individuato molteplici indici sintomatici di un possibile condizionamento mafioso. La decisione di respingere l’impugnazione poggia su tre pilastri principali emersi dall’attività istruttoria coordinata dalle forze dell’ordine e dalla Direzione Investigativa Antimafia.

Il primo e più rilevante motivo del rigetto riguarda il coinvolgimento diretto del ricorrente in un procedimento penale per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cioè caporalato, un reato ritenuto “spia” della possibile infiltrazione criminale.

Al titolare viene contestato di aver utilizzato manodopera extracomunitaria in stato di bisogno, reclutata tramite intermediari, per la coltivazione di uva in fondi agricoli ubicati a Canicattì. Per queste condotte, il ricorrente è stato anche attinto da una misura cautelare che gli ha vietato temporaneamente l’esercizio dell’attività imprenditoriale agricola. In secondo luogo, l’attività investigativa ha portato alla luce rapporti di collaborazione e cointeressenze economiche con esponenti di vertice della criminalità organizzata locale. Dagli atti è emerso che nel 2018 il ricorrente era stato dipendente di un noto esponente mafioso del circondario di Canicattì, già condannato per associazione di tipo mafioso.

Infine, il Tribunale ha dato grande rilievo a una fitta rete di legami familiari e amicali con soggetti gravati da pesanti precedenti penali. Il rapporto informativo dell’Arma dei Carabinieri di aprile 2024 ha evidenziato che il ricorrente è nipote di un pregiudicato per associazione mafiosa e parente stretto di un elemento di spicco di Cosa Nostra, scomparso nel 1995 per lupara bianca. Ulteriori accertamenti hanno rivelato legami con la famiglia mafiosa di Favara e con soggetti coinvolti nell’operazione “Montagna”, conclusasi con numerosi arresti per reati che vanno dall’estorsione al traffico di stupefacenti.

Per quanto riguarda le eccezioni procedurali sollevate dal ricorrente sulla carenza di contraddittorio, il Collegio ha chiarito che il provvedimento prefettizio, essendo fondato su una pluralità di motivi tra cui il reato-spia, rimane valido anche se non ogni singola osservazione del privato è stata analiticamente contestata. In conclusione, la sentenza stabilisce che il quadro indiziario raccolto lascia ritenere, secondo la logica del più probabile che non, che l’impresa possa essere influenzata dalla criminalità organizzata.

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