Agrigento

Tar ordina: recinzione e cancello nell’edificio di Via Eolo a San Leone dovrà essere rimossa

La signora Laura Pace, di 45 anni, residente a San leone, Via Eolo, aveva depositato presso il Comune di Agrigento una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una recinzione in ferro battuto, con annesso cancello, in un edificio sito in località San Leone, Via Eolo, allegando un progetto redatto dall’ingegnere Laura Pecoraro. Con provvedimento […]

Pubblicato 5 anni fa

La signora Laura Pace,
di 45 anni, residente a San leone, Via Eolo, aveva depositato presso il Comune
di Agrigento una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una
recinzione in ferro battuto, con annesso cancello, in un edificio sito in
località San Leone, Via Eolo, allegando un progetto redatto dall’ingegnere
Laura Pecoraro.

Con provvedimento a
firma dell’allora dirigente del Settore Pianificazione urbanistica e gestione del
territorio ingegnere Sebastiano Di Francesco veniva comunicato il diniego
dell’autorizzazione edilizia poichè il marciapiede su cui è prevista la
realizzazione della recinzione è di proprietà comunale; in ordine a tale
provvedimento era stato acquisito un parere legale a firma dell’avvocato Rita
Salvago, funzionario avvocato del Comune di Agrigento,  secondo cui il privato, sebbene ancora
intestatario catastale del bene, non può recintare il marciapiede o qualsiasi
altro bene la cui proprietà sia stata acquistata dall’Ente. Ma la Signora Laura
Pace proponeva un ricorso davanti al Tar Sicilia per l’annullamento del
provvedimento avente ad oggetto il diniego di autorizzazione edilizia di cui
sopra, lamentando anche un asserito eccesso di potere per difetto di
istruttoria e insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si è costituita in
giudizio, con un atto di intervento “ad opponendum”, la signora Clara
Vittoria Triglia, rappresentata e difesa dall’avvocato Girolamo Rubino, proprietaria
di un immobile sito in San Leone, Via Eolo, assumendo una lesione del pacifico
godimento del proprio immobile, al fine di chiedere il rigetto del ricorso. In
particolare l’avvocato Rubino ha sostenuto, aderendo al parere reso
dall’Ufficio legale del Comune di Agrigento, che il marciapiede in questione
sia stato acquisito dal Comune di Agrigento per usucapione ed in ogni caso che
il marciapiede medesimo sia gravato da una servitù di uso pubblico; citando
all’uopo giurisprudenza secondo cui “l’utilizzo
da parte della collettività dei cittadini del camminamento… rende palese la
sussistenza di una situazione di fatto corrispondente all’esercizio di una
servitù di uso pubblico …”
; ed altresì che la realizzazione della
recinzione avrebbe determinato alla collettività l’impossibilità di potere
transitare a piedi lungo il marciapiede. Il Tar Sicilia, Palermo, sezione
terza, presidente e relatore la Maria Cristina Quiligotti, con recente sentenza
ha respinto il ricorso proposto dalla signora Laura Pace, condividendo le tesi dell’avvocato
Rubino secondo cui avuto riguardo all’utilizzazione dell’area in questione
quale marciapiedi deve ritenersi acquisita la servitù pubblica di passaggio,
consistente nel mero fatto giuridico che il bene sia a disposizione del
pubblico assoggettandolo all’uso correlativo al fine di soddisfare un’esigenza
comune ai membri della collettività .

Pertanto, per effetto
della sentenza resa dal Tar Sicilia tra le parti, dovrà essere rimossa la
recinzione in ferro battuto nelle more realizzata in Via Eolo a San Leone.

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