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Direttrice di filiale trasferita e demansionata, tribunale ordina reintegro e risarcimento

Il tribunale di Agrigento ha dichiarato illegittimo il provvedimento della banca e disposto un risarcimento relativo “alla mortificazione della professionalità”

Pubblicato 1 ora fa

Era stata trasferita da Canicattì (dove dirigeva la filiale di una importante banca) ad Agrigento dove invece è stata demansionata occupandosi di “attività semplici” e di “bassa complessità”. Per almeno tre mesi, inoltre, non le è stata assegnata alcuna postazione lavorativa e, in seguito, sistemata in una stanza con altri cinque colleghi.

È la vicenda che ha visto protagonista, suo malgrado, la direttrice di filiale di un noto istituto di credito che – attraverso i legali Ilaria Barraco, Pietro Vizzini e Calogero Li Calzi – ha impugnato il provvedimento chiedendo anche un risarcimento di 200 mila euro. Il giudice del Lavoro del tribunale di Agrigento Pietro Mastrorilli, accogliendo il ricorso, ha dichiarato illegittimo il trasferimento ordinando alla banca l’immediata reintegro della direttrice nella sede di Canicattì con le funzioni precedentemente svolte. Il tribunale ha, altresì, disposto un risarcimento pari al 10% della retribuzione ordinaria mensile percepita da gennaio fino a tutto il novembre 2023, periodo oggetto del ricorso. “Vi è in via assorbente la fondatezza della doglianza afferente il “documentale” demansionamento subito” si legge in senza. “In altre parole, è qui rimasto (ovviamente) integro il “vecchio stipendio” ma è stata in ogni caso attribuita all’istante una funzione di pertinenza, a livello di inquadramento, propria dei Quadri Direttivi di I livello.”

La direttrice, in sede di ricorso, ha lamentato anche a causa della necessità di eseguire la differente attività lavorativa ha  visto pregiudicato il proprio diritto ad esercitare ed anche sviluppare pienamente e completamente le proprie competenze professionali. Il tribunale, sul punto, scrive: “Può ritenersi sufficientemente provata anche l’esistenza di una danno alla dignità professionale dovendo aversi riguardo anche al fatto che la situazione denunciata ed ora accertata, si è protratta senza soluzione di continuità per lungo tempo e che le mansioni inferiori avevano carattere nettamente dissimile da quelle pregresse ed erano peraltro poste in essere “in pubblico”, ossia al cospetto di altri colleghi, quindi con intuibile disagio da parte della ricorrente”. 

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