Agrigento

Errore di battitura del Ministero: il TAR salva azienda agrigentina da blocco nei contratti pubblici

L'impresa si era vista comminare un'interdittiva, che era però stata revocata in pochi giorni, ma a Roma non avevano preso atto del passo avanti

Pubblicato 6 ore fa

Un errore di battitura può costare caro, e rischia di trasformare una sanzione lampo di soli quattro giorni in un calvario burocratico e reputazionale lungo cinque mesi. Lo sa bene un’azienda edile che si è vista costretta a ricorrere alle vie legali – tramite gli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità – per correggere un pasticcio cronologico commesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Terza sezione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con una sentenza pubblicata di recente, ha accolto il ricorso dell’operatore economico, ordinando all’amministrazione statale di rettificare una data cruciale che minacciava di distruggere la credibilità della società nel mercato degli appalti pubblici. La vicenda affonda le radici nel febbraio del 2024, quando un’ispezione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento presso un cantiere della società aveva riscontrato alcune violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, legate in particolare alla mancata applicazione delle armature di sostegno. L’autorità ispettiva aveva immediatamente disposto la sospensione delle attività. L’azienda in pochi giorni aveva provveduto a garantire tutte le prescrizioni e ottenuto la revoca del blocco appena quattro giorni dopo, il 5 febbraio 2024. Una faccenda risolta rapidamente, o almeno così sembrava. Il vero problema è emerso a ottobre dello stesso anno, quando il Ministero ha emanato il provvedimento di interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione, una misura accessoria e automatica prevista dalla legge, che deve ricalcare l’esatta durata della sospensione effettiva.

Nel trascrivere i dati, tuttavia, gli uffici ministeriali hanno commesso uno scivolone macroscopico, indicando come data di fine sospensione il 5 luglio 2024 anziché il 5 febbraio. Questo slittamento temporale non è rimasto un mero dettaglio confinato nei faldoni del Ministero, ma è stato trasmesso all’ANAC per la formale annotazione nel casellario informatico degli operatori economici. Di conseguenza, agli occhi di qualunque stazione appaltante d’Italia, l’azienda figurava pubblicamente come un soggetto a cui erano stati bloccati i lavori per ben cinque mesi a causa di gravi violazioni sulla sicurezza, invece che per una manciata di giorni.

Un’ombra pesante che, come evidenziato dai magistrati amministrativi nelle motivazioni della sentenza, rappresentava un vulnus concreto per la ditta, potendo indurre i futuri committenti pubblici a ritenere l’operatore non affidabile, escludendolo così dalle successive gare d’appalto. I giudici del TAR, pur confermando la piena legittimità dell’interdittiva in sé in quanto atto dovuto e privo di discrezionalità amministrativa — respingendo quindi i motivi di ricorso legati alla mancata comunicazione di avvio del procedimento o al ritardo nell’emanazione —, hanno ritenuto sacrosanta la contestazione sull’errore materiale. Nonostante il difetto fosse emerso in modo pacifico durante il giudizio, l’amministrazione resistente non aveva mai provveduto a correggere l’atto in autotutela.

Per questo motivo, il tribunale ha annullato il provvedimento limitatamente alla parte errata, imponendo al Ministero di rideterminarsi riportando la corretta datazione del 5 febbraio 2024. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda, che si chiude con il doveroso ripristino della realtà dei fatti e della fedina burocratica dell’impresa. “Siamo soddisfatti del risultato ottenuto – dicono gli avvocati Carità e Ribaudo – un errore così macroscopico, in assenza di un’accurata linea difensiva, avrebbe comportato per la ditta un ingente danno causato nella partecipazione ed esecuzione degli incanti pubblici. Il Collegio ha accolto le difese svolte, rendendo giustizia alla ditta ricorrente e tutelandola dai pregiudizi che l’erronea attività della pubblica amministrazione avrebbe potuto creare”. 

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