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Xidy, ecco perché Giuseppe Sicilia è ritenuto il capo della famiglia mafiosa di Favara

Ecco cosa scrivono i giudici nella sentenza di appello del processo Xidy: il ruolo di Giuseppe Sicilia

Pubblicato 1 ora fa

Con il deposito della sentenza del processo di appello scaturito dalla maxi inchiesta Xidy, l’operazione che nel febbraio 2021 fece luce sul mandamento mafioso di Canicattì e sulla riorganizzazione della Stidda, è possibile adesso capire i motivi alla base delle nove condanne disposte dalla Corte di appello di Palermo. Tra queste vi è quella di Giuseppe Sicilia, 47 anni, al quale il collegio di giudici presieduto da Raffaele Malizia hanno inflitto 18 anni e 8 mesi di reclusione. 

Sicilia, dunque, è stato riconosciuto il capo della famiglia mafiosa di Favara con ruoli di direzione della cosca. L’appartenenza di Sicilia a Cosa nostra risale dai tempi dell’operazione San Calogero, il blitz scattato nel luglio 2005. Dopo un periodo di detenzione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il favarese avrebbe scalato i vertici della locale famiglia arrivando – ed è questo che dice la sentenza – a diventarne il capo. 

Sicilia, dopo l’operazione Xidy, è stato raggiunto da un nuovo provvedimento nell’operazione “Condor” ed è stato condannato per questa vicenda ad oltre cinque anni di reclusione. La Corte di appello di Palermo negli scorsi ha, invece, depositato le motivazioni del processo Xidy condannando il favarese a 18 anni e 8 mesi di reclusione. 

Ecco perchè:La condotta di partecipazione all’associazione mafiosa del Sicilia è dunque pienamente dimostrata sia dalla aftèctio societatis (quale si desume dalla permanenza dell’imputato nel medesimo contesto socio- criminale in cui operava durante i fatti coperti dal giudicato, oltre che dal numero degli incontri e dagli argomenti trattati con gli altri capimafia), sia dal contributo morale ed informativo offerto con la sua stessa partecipazione a quegli incontri, indipendentemente dalla realizzazione di alcun delitto scopo. In materia di reati associativi, la commissione dei “reati-fine”, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell’associazione, né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione. Quanto alla qualifica del Sicilia cii capo famiglia di Favara e, dunque, di promotore e direttore, dalle motivazioni degli incontri organizzati dal Buggea e dalla sua amante avv. Porcello e, soprattutto, dai contenuti dei dialoghi intercettati, risulta evidente che ad incontrarsi e raccordarsi in quello studio legale, sulle più importanti questioni organizzative della “provincia” di Agrigento, fossero i vertici delle “famiglie” mafiose ricomprese in quel contesto territoriale. A proposito di Sicilia va detto che l’appartenenza dello stesso a “cosa nostra” è stata accertata con sentenza del g.u.p del tribunale di Palermo del 19.4.2007, confermata dalla corte di appello con sentenza divenuta irrevocabile il 6.5.2010, con ia quale egli è stato condannato quale responsabile del delitto di 416 b1s e di numerosi altri delitti- scopo quali estorsioni, incendi, danneggiamenti e violazione delle disposizioni sul controllo delle armi. La predetta sentenza ha accertato sino al 24.2.2004 “l’inequivocabile intraneità nell’organigramma mafioso dell Sicilia con “un ruolo operativo molto importante all’interno della famiglia mafiosa operante nella provincia di Agrigento”, nonché il ruolo operativo del Sicilia nel settore delle “messe a posto” e la sua vicinanza alla fazione facente capo a Falsone Giuseppe.” 

I giudici scrivono:Nello specifico poi, per quanto riguarda i fatti in esame, è risultato che il Sicilia insieme al Buggea, al Boncori e al Lombardo, ha in concreto operato svolgendo funzioni apicali di promozione, direzione ed organizzazione delle attività di cosa nostra. Ciò lo si ricava daHe diverse questioni che venivano affrontate tra i suddetti capi mafia, prime fra tutte quelle attinenti la gestione territoriale e la divisione dei proventi delle sensalie tra le diverse famiglie e la risoluzione dei contrasti con gli stiddari, nonchè quella concernente il mantenimento dei detenuti e dei loro familiari. Quest’ultima attività gestoria, per quanto concerne il Sicilia, appare sintomatica non solo dell’attiva partecipazione agli interessi di “cosa nostra” ma anche della sua qualifica apicale di promotore ed organizzatore in quanto dai dialoghi intercettati è emerso che il Sicilia (già particolarmente attivo nel settore delle “messe a posto” in base alla sentenza passata in giudicato, di cui prima si è detto), veniva convocato nello studio dell’avv. Porcello, tra le altre cose, anche per occuparsi in prima persona del mantenimento della famiglia del capo “provincia” Falsone Giuseppe, incarico, questo, che data la sua massima delicatezza per I’apicalità del personaggio coinvolto, presuppone ed implica l’esercizio di un ruolo co-direttivo ai massimi livelli di fiducia e responsabilità mafiose, in rapporto diretto con gli interessi personali del capo provincia Falsone Giuseppe e del suo nucleo familiare. 

Infine si legge: “Il ruolo di Sicilia nel mandamento e in particolare nella famiglia di Favara veniva esplicitato da Buggea nelJ’incontro con Sicilia e Boncori presso lo studio dell’avv. Porcello del 30.09.2019, durante il quale diceva che se Boncori avesse avuto bisogno, Sicilia avrebbe dovuto essere il “tramite” dello stesso, giacché “zio Luigi” Boncori non doveva più “camminare”, esplicitando con tale espressione il concetto che il Boncori, pur mantenendo una partecipazione attiva, non doveva più esporsi con attività che avrebbero potuto mettere la sua figura in primo piano. Sicilia, al contempo, rilanciava il proprio impegno nel favarese, a condizione che Buggea fosse disponibile a farsi latore delle comunicazioni proprio con Boncori, laddove Sicilia ne avesse avuto “bisogno”. Boncori, ribadendo l’esigenza di non esporsi, perché altri avrebbero dovuto farlo al posto suo, a quel punto, rispondeva “..io avviso chiunque ed io mi faccio accompagnare”, mentre Sicilia diceva “e ci riuniamo… ma una parte con l’altra”. 

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