Agrigento, ridotto debito del 70% a consumatore con la “salvasuicidi”
Si era gradualmente indebitato con banche e finanziarie
Il Tribunale di Agrigento, nella persona della Dott.ssa Silvia Capitano, con Decreto del 17.03.2022, ha omologato il Piano di un Consumatore che si era gradualmente indebitato con banche e finanziarie. Il Giudice, seguendo i nuovi criteri sulla meritevolezza del richiedente, introdotti dalla Legge 176/2020, ha accolto la proposta falcidiando il debito complessivo nella misura del 70% grazie al Ricorso proposto ai sensi della Legge 3 del 2012 nota come Legge salva suicidi. Il ricorrente si è avvalso del patrocinio legale dell’Avvocato Danila Sollazzo con la consulenza specialistica della commercialista Dott.ssa Rita Amato e del Dott. Michele Di Rocco, nominati
dall’O.C.C. di Agrigento quali professionisti incaricati di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi dall’Organismo di Composizione della Crisi presso l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Agrigento. Il provvedimento in questione è degno di nota, in quanto il Giudice, grazie alla ricostruzione delle cause di sovraindebitamento operata dalla Dott.ssa Rita Amato e dall’Avv. Danila Sollazzo che hanno effettuato un’analisi accurata della situazione debitoria complessiva e delle cause che l’avevano determinata, ha applicato un’interpretazione estensiva del concetto di meritevolezza alla luce del nuovo codice della crisi approvato con l. 176/2020. Difatti l’Omologa del Piano, come si legge nel decreto, avviene tenuto conto “… alla luce delle modifiche legislative intervenute per effetto del c.d. Decreto Ristori (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176.), che, nell’ottica di favorire le procedure di composizione del sovraindebitamento, non solo ha introdotto il giudizio sulla valutazione del merito creditizio che andrebbe effettuata dal creditore ma ha ancorato l’assenza di meritevolezza alle ipotesi di colpa grave, malafede o frode, con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l’accesso al piano l’aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve”. Un altro elemento interessante dell’omologa è la valutazione della convenienza del piano del consumatore rispetto all’alternativa liquidatoria. Secondo l’organo giudicante “E’ poi troncante la valutazione in concreto dell’alternativa liquidatoria in conformità del disposto di cui al comma 4
dell’art. 12 bis della L 3/2012: “Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo” riconoscendo che “I professionisti hanno infatti attestato la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria evidenziando il valore esiguo dei terreni agricoli di proprietà dell’istante”. In un momento di crisi come quello che sta vivendo il nostro Paese, in cui il numero di cittadini stretti nella morsa dei debiti è diventato allarmante, in cui prestiti e finanziamenti sembrano l’unica via d’uscita ma, dopo l’iniziale boccata d’ossigeno, diventano un incubo ancora peggiore, in un periodo storico in cui gli effetti della Crisi sono diventati titoli di cronaca con i casi di suicidi di imprenditori e privati cittadini portati al collasso dalla stretta dei debiti, è importante diffondere lo strumento previsto dalla c.d. “Legge Salva suicidi” pensata proprio per rispondere a queste situazioni di reale difficoltà economica e che rappresenta una delle misure più valide e concrete per liberare i contribuenti da situazioni al limite del vivibile perché scegliendo la procedura più consona, grazie
all’aiuto di esperti professionisti, si può uscire dal sovraindebitamento ottenendo anche un recupero d’immagine con Banche e Finanziarie e rimodulando il peso delle rate in base alle reali possibilità del debitore che a volte si trova nella condizione di non potere adempiere per cause allo stesso non imputabili.