Canicattì

Canicattì: Tar conferma sospensione ordine di demolizione

Il Tar Palermo, conferma la misura cautelare già disposta in via provvisoria nel contesto emergenziale e sospende l’ordine di demolizione adottato dal Comune di Canicattì nei confronti di P. A.. Anche nel contesto emergenziale ed il differimento delle udienze, infatti, la Giustizia Amministrativa continua a garantire la tutela cautelare, per i casi in cui si […]

Pubblicato 4 anni fa

Il Tar Palermo,
conferma la misura cautelare già disposta in via provvisoria nel contesto
emergenziale e sospende l’ordine di demolizione adottato dal Comune di
Canicattì nei confronti di P. A.. Anche nel contesto emergenziale ed il
differimento delle udienze, infatti, la Giustizia Amministrativa continua a
garantire la tutela cautelare, per i casi in cui si rinvengano ragioni di
urgenza ovvero dell’insorgenza di un danno grave ed irreparabile.

La
vicenda, abbastanza articolata nasce nel 2016, quando ad P. A. aveva ottenuto
da parte del Comune di Canicattì l’autorizzazione edilizia per la realizzazione
di due strutture prefabbricate, quali pertinenze di un fabbricato già
precedentemente realizzato e regolarmente assentito.

Dopo
l’ultimazione dei lavori oggetto dell’autorizzazione edilizia, il Comune, senza
aver mai interrotto i lavori, anche a seguito dei sopralluoghi presso il
cantiere, ha intimato l’integrale demolizione delle opere prefabbricate
ritenendo che il titolo autorizzativo fosse in realtà decaduto in precedenza e
che vi fossero delle difformità nel materiale impiegato rispetto al progetto originario.

A questo
punto P. A. con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airò e
Tanja Castronovo ha proposto ricorso innanzi al Tar Palermo per chiedere
l’annullamento, previa la sospensione in via cautelare, dell’ordine demolitorio
adottato dal Comune.

In
particolare gli avvocati Rubino, Airò e Castonovo hanno dedotto l’illegittimità
dell’operato del Comune sotto molteplici profili osservando, tra l’altro, che
il Comune anche in ragione dell’affidamento in precedenza ingenerato in capo al
privato non poteva asserire l’intervenuta decadenza del titolo edilizio in
assenza di un precedente atto formale e quando le opere erano già state
ultimate.

Allo
stesso tempo, inoltre, i difensori hanno chiarito che le contestate difformità,
in realtà, risultano del tutto irrilevanti e, rispetto al progetto approvato,
non hanno alcuna incidenza sui parametri urbanistici ed edilizi.

In
ragione delle particolari disposizioni introdotte dall’art. 84 co. 1 del D.L.
n. 18/2020, dal dpcdm del 19.3.2020 per far fronte all’emergenza causata dal
Covid-19, il Tar Palermo sez. II, ritenendo sussistenti le ragioni di
eccezionalità ed urgenza dedotte dalla difesa di P. A. aveva accolto la domanda
cautelare, in via provvisoria, con decreto monocratico e fissato la trattazione
della stessa in sede collegiale per il 06.04.2020.

Nel
frattempo, il Comune di Canicattì ha contestato le difese del ricorrente
ritenendo legittimo il proprio operato e la sostanziale abusività delle opere.

Anche in
sede collegiale, la Seconda sezione del Tar Palermo, disattendendo le difese
del Comune, ha ritenuto, ad una sommaria cognizione, la fondatezza delle
argomentazioni dedotte dagli avvocati Rubino, Airò e Castronovo, ritenendo in
particolare che “appare fondata la
censura relativa alla violazione dell’affidamento, tenuto conto che i manufatti
di cui è stata ingiunta la demolizione sono stati realizzati in virtù di
autorizzazione edilizia … peraltro fondata su precedenti direttive del medesimo
ufficio tecnico (disposizione di servizio n. 13 del 3 dicembre 2015) e
considerato che all’amministrazione la data di effettivo avvio delle opere era
nota”.

Per
effetto della predetta pronuncia cautelare il sig. A.P. potrà mantenere la
disponibilità delle opere realizzate fino alla definizione del giudizio dove
saranno approfondite anche le ulteriori questione dedotte in giudizio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *