Giudiziaria

Hotspot Lampedusa, il Tar: “Gestione rimane a coop Badia Grande”

L'hotspot di Lampedusa rimane alla gestione della cooperativa Badia Grande

Pubblicato 2 anni fa

L’hotspot di Lampedusa rimane alla gestione della cooperativa Badia Grande. A deciderlo è stata la sezione palermitana del Tar Sicilia che ha deciso il ricorso con cui la Nova Facility Srl ha impugnato l’esito della gara d’appalto, del valore di 2,9 milioni di euro, affidata dalla Prefettura di Agrigento. Ad avere la meglio sono state le tesi della controinteressata, Badia Grande, difesa dall’avvocato Massimo Petrucci, managing partner di SLP legal consulting. Con il ricorso Nova Facility, piazzatasi dopo Badia Grande, nella valutazione del punteggio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mirava a sostituire l’impresa affidataria del servizio contestandone il posto in graduatoria.  Fra i motivi asseriti nel ricorso c’erano la violazione del bando di gara, la non congruità dell’offerta presentata da Badia Grande oltre a una serie di vizi procedurali: sulla nomina della Commissione di gara, il tempo trascorso, 16 mesi, per l’espletamento della procedura selettiva, il fatto che fossero intervenute nuove disposizioni sulla materia e il fatto che i posti nell’hotspot sono saliti da 250 a 476. Ciascuno dei punti dell’impugnativa è stato rigettato dal Collegio giudicante composto da Salvatore Veneziano (presidente), Anna Pignataro (consigliere ed estensore) e Luca Girarli.

 In particolare, il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che fosse corretto il calcolo del punteggio attribuito per i lavoratori notturni a Badia Grande.  Inoltre, è stata considerata inammissibile la parte di ricorso con cui la Nova Facility provava a censurare le scelte della commissione giudicatrice sulle proposte migliorative avanzate da Badia Grande. Fra queste, ad esempio, l’apertura di una ludoteca per creare momenti di svago per i più piccoli ospiti della struttura di accoglienza. “Nelle gare pubbliche – ricordano i giudici in sentenza – la valutazione delle offerte, essendo espressione di un’ampia discrezionalità che concerne il merito dell’azione amministrativa, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salve le ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o di travisamento dei fatti”. Soddisfazione per il risultato da parte dell’avvocato amministrativista Massimo Petrucci. “La sentenza – dice il legale -, rigettando tutti i motivi del ricorso, prova sia il corretto operato della Prefettura di Agrigento sia la correttezza dell’offerta presentata dal nostro cliente. Si trattava di un iter di gara complesso che ha superato in ogni aspetto il vaglio attento dei giudici”.

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