Giudiziaria

Il Tar Sicilia condanna l’Inps

La società C. s.r.l, opera nel settore degli appalti pubblici di lavori; la detta società era risultata aggiudicataria dell’appalto, indetto dalla Provincia regionale di Palermo, avente ad oggetto i lavori di sbancamento del corpo stradale presso la strada intercomunale n. 6 “Di archi romani”: B° Archi Romani – B° Valle Petrusa (Petralia Soprana), nonchè era […]

Pubblicato 4 anni fa

La
società C. s.r.l, opera nel settore degli appalti pubblici di lavori; la detta società
era risultata aggiudicataria dell’appalto, indetto dalla Provincia regionale di
Palermo, avente ad oggetto i lavori di sbancamento del corpo stradale presso la
strada intercomunale n. 6 “Di archi romani”: B° Archi Romani – B° Valle Petrusa
(Petralia Soprana), nonchè era risultata aggiudicataria anche dell’appalto
relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della Strada provinciale n° 62
“Di case verdi”: B° Maggiore sotto Case Verdi – Fiume Salso, indetto dalla
medesima Amministrazione.

La
Provincia regionale di Palermo aveva sospeso sia i lavori di sbancamento del
corpo stradale presso la Strada intercomunale n. 6 “Di Archi Romani” , sia i
lavori preparatori alla manutenzione straordinaria della Strada provinciale n°
62 “Di Case Verdi”, in ragione delle avverse condizioni climatiche che non  consentivano di “effettuare in assoluta
sicurezza”
i lavori in questione.

La
forte contrazione delle commesse, ulteriormente aggravata dalla sospensione dei
lavori, costringeva la Società a richiedere all’Inps l’accesso alla cassa
integrazione, al fine di scongiurare il licenziamento del personale; più nel
dettaglio, C. S.r.l. presentava tre richieste di integrazione salariale per 8
lavori, motivate sulla base della sospensione dei lavori e della momentanea
carenza di ordini e commesse.

L’inps
(Sede 550 Palermo)esitava negativamente le tre richieste di
integrazione salariale presentate dalla società, senza tuttavia fornire alcuna
spiegazione delle ragioni del rigetto.

La
società dunque, con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino, ha impugnato – previa
sospensione – il sopra citato provvedimento di diniego innanzi al T.A.R.
Sicilia – Palermo.

In
primo luogo la società ha lamentato, ai sensi dell’art. 3 della legge n.
241/90, l’insanabile vizio motivazionale del provvedimento di diniego, che non
indicava in alcun modo le ragioni sottese al rigetto.

La
medesima società, richiamando innumerevoli precedenti dei T.A.R e del Consiglio
di Stato, ha lamentato la violazione dell’art. 1, comma 1, lett. a),  L. n. 164/1975, che prevede l’effettuazione
di interventi di integrazione salariale in relazione a situazioni aziendali
dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai,
quali le condizioni climatiche avverse.

Il
T.A.R. Sicilia – Palermo, con ordinanza cautelare, (confermata dal C.G.A.), ha
disposto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato dalla
Società;

Successivamente
lo stesso T.A.R. Palermo, condividendo le tesi difensive dell’avv. Rubino, nel
merito ha accolto il ricorso ed ha disposto l’annullamento del provvedimento di
diniego delle tre richieste di cassa di integrazione, condannando altresì
l’INPS al pagamento delle spese processuali.

L’INPS
sarà dunque tenuta, in osservanza della L. N. 164/1975, a concedere alla
Società le integrazioni salariali in precedenza richieste.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *