Agrigento

Progettazione svincolo a Borgo Bonsignore, professionista deve risarcire l’ex Provincia

L’ing. Rizzo Vincenzo ha appellato la Sentenza n. 1182 del 28 luglio 2016 pronunciata dal Giudice Alfonso Pinto del Tribunale Civile di Agrigento relativamente alla causa iniziata nel 2014 dal Rizzo che chiedeva la condanna della Provincia, adesso Libero Consorzio Comunale di Agrigento, al pagamento della somma di € 158.758,47 oltre accessori, a titolo di competenze […]

Pubblicato 4 anni fa

L’ing. Rizzo Vincenzo ha appellato la Sentenza n. 1182 del 28 luglio 2016 pronunciata dal Giudice Alfonso Pinto del Tribunale Civile di Agrigento relativamente alla causa iniziata nel 2014 dal Rizzo che chiedeva la condanna della Provincia, adesso Libero Consorzio Comunale di Agrigento, al pagamento della somma di € 158.758,47 oltre accessori, a titolo di competenze per la progettazione dello svincolo sulla S.S. 189 (AG-PA) in località Borgo Bonsignore.

L’avv. Giuseppe Zucchetto, difensore della Provincia, richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali, insisteva per il rigetto della domanda, eccependo che il compenso preteso dal Rizzo non era dovuto, in quanto, il progettista basava la sua domanda sulla scorta di un incarico deliberato dalla Giunta Provinciale nel 1987  che conteneva una “bozza di disciplinare per gli incarichi di progettazione” ma, nessun disciplinare era stato sottoscritto dalle parti e, per di più, la Delibera della Giunta non si era tradotta nella stipula di un contratto recante la sottoscrizione congiunta dell’ing. Rizzo e del rappresentante della Provincia.

La Corte di Appello, uniformandosi alla decisione del Tribunale di Agrigento, accoglieva tutte le osservazioni e deduzioni dell’avv. Giuseppe Zucchetto per conto della Provincia, “confermando la sentenza appellata; condannando l’appellante al pagamento in favore del Libero Consorzio Comunale di Agrigento delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in euro 3.848,00 oltre accessori di legge; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.”

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