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Tar Palermo annulla provvedimento di diniego di concessione in sanatoria

La sig.ra L. S., dopo aver acquistato un immobile ad un’asta giudiziaria, a seguito di vendita fallimentare, richiedeva, ai sensi dell’art. 40 comma 6 della L. 47/1985, la sanatoria edilizia per talune opere ivi realizzate dal precedente proprietario in assenza di titolo edilizio, al fine di sanare l’abuso ed adibire l’immobile esclusivamente ad abitazione privata. […]

Pubblicato 4 anni fa

La sig.ra L. S., dopo aver acquistato un
immobile ad un’asta giudiziaria, a seguito di vendita fallimentare, richiedeva,
ai sensi dell’art. 40 comma 6 della L. 47/1985, la sanatoria edilizia per
talune opere ivi realizzate dal precedente proprietario in assenza di titolo
edilizio, al fine di sanare l’abuso ed adibire l’immobile esclusivamente ad
abitazione privata.

Il Comune, sciolto per mafia, riteneva di dover richiedere la
certificazione antimafia necessaria ai sensi del D.Lgs. 159/2011 per la
sottoscrizione di contratti e per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni,
ritenendovi ricompresa anche l’ipotesi di rilascio della concessione in
sanatoria di un immobile abusivo.

Il Ministero dell’Interno riscontrava tale
richiesta emanando una misura interdittiva motivata in ragione del rapporto di
convivenza more uxorio della sig.ra L. S. con un soggetto indagato per il reato
di cui agli artt. 81, 110 e 416bis c.p., a seguito della quale il Comune
riteneva di non poter rilasciare il richiesto permesso di costruire in
sanatoria.

La sig.ra L. S. si vedeva, allora, costretta a proporre ricorso
innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo
Rubino, Lucia Alfieri e Francesco Aspanò, al fine di ottenere l’annullamento,
previa sospensione degli effetti, sia del provvedimento con il quale il Comune siciliano
aveva negato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria a causa
dell’informativa interdittiva, sia della nota dell’Autorità nazionale anticorruzione
(A.N.A.C.) con cui era stata annotata nel casellario informatico  la suddetta informativa nei confronti della ricorrente.

In particolare, secondo i legali Rubino, Alfieri e Aspanò la
normativa prevista in materia di misure interdittive antimafia non poteva
trovare applicazione nel caso in cui il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria riguardi un immobile abusivo non destinato allo svolgimento di
attività economica, bensì ad abitazione principale del  soggetto istante, come nel caso di specie.

Inoltre, i difensori di parte ricorrente
rilevavano come la normativa edilizia richiami, tra le cause di inammissibilità
della domanda di sanatoria, la sola condanna definitiva per i delitti di cui
agli artt. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale; ipotesi non
sussistente in capo alla ricorrente.

Il T.A.R. Palermo,  anche alla luce delle finalità perseguite dalla
normativa antimafia volte ad anticipare la soglia di tutela riguardo al pericolo
di condizionamento mafioso nelle attività economiche, ha accolto il ricorso
della ricorrente e, condividendo le tesi difensive esposte dagli Avv.ti
Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Francesco Aspanò, ha annullato i provvedimenti
impugnati ritenendo, per l’appunto, inapplicabile tale normativa nel caso in
cui l’immobile oggetto di richiesta di sanatoria edilizia sia destinato, come
nel caso di specie, ad esclusivo uso abitativo.

SABATO 01 AGOSTO 2020 17.51.57

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