Licata

Licata, azienda vince ricorso contro Ministero Lavoro: non dovrà restituire 4 milioni di euro

La società V.B. s.r.l, con sede in Licata, nel dicembre 2001 otteneva, nell’ambito del Patto territoriale del Golfo, la concessione in via provvisoria di un contributo in conto impianti pari ad euro 2.559.095,58. Nel corso del 2018, a distanza di ben dieci anni dalla realizzazione dell’investimento, il Ministero dello Sviluppo economico disponeva la revoca delle […]

Pubblicato 4 anni fa

La
società V.B. s.r.l, con sede in Licata, nel dicembre 2001 otteneva, nell’ambito
del Patto territoriale del Golfo, la concessione in via provvisoria di un
contributo in conto impianti pari ad euro 2.559.095,58.

Nel
corso del 2018, a distanza di ben dieci anni dalla realizzazione dell’investimento,
il Ministero dello Sviluppo economico disponeva la revoca delle agevolazioni
concesse ed il recupero delle somme già erogate per un importo complessivo di €
4.165.053,09 comprensivo di interessi ed oneri di accertamento, sulla base di
presunte irregolarità contrattuali.

La V.B.
s.r.l., dunque, proponeva un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli avv.ti
Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, per l’annullamento, previa sospensione, del
detto provvedimento di revoca totale del contributo erogato.

In
particolare, gli avv.ti Rubino ed Alfieri, deducevano l’illegittimità del
provvedimento di revoca per “violazione delle norme e dei principi in materia
di definizione dei procedimenti amministrativi” nonché per “difetto assoluto di
presupposto e di istruttoria”, avendo l’Amministrazione adottato il
provvedimento di revoca a seguito di un’attività istruttoria avviata e conclusa
oltre ogni tempistica ragionevole – dopo ben 10 anni dalla presentazione del
conto finale da parte del soggetto beneficiario – ed in violazione della
disciplina in materia di controllo della rendicontazione dei beneficiari del
finanziamento. I legali della società, d’altra parte, censuravano l’erroneo
calcolo degli interessi maturati sulle somme oggetto di recupero, effettuato
senza tener conto della “buona fede” con la quale la società ha percepito il
contributo concessole, confidando nel buon esito del finanziamento in ragione
dell’avvenuta realizzazione dell’intervento in conformità a quanto previsto nel
progetto finanziato.

Il Tar
Sicilia-Palermo, accogliendo parzialmente il ricorso della società ricorrente,
dichiarava l’illegittimità del provvedimento di revoca per la parte relativa
all’erronea quantificazione degli interessi maturati sulle somme oggetto di
recupero da parte dell’Amministrazione; interessi dovuti, come affermato dal
Collegio giudicante, ex art. 2033 cod.civ., ultimo comma, solamente a far data
dalla domanda di restituzione dell’indebito – e non già dalla data della prima
erogazione del finanziamento – quando, come nel caso di specie, la percezione
delle somme sia avvenuta con affidamento e buona fede.

A questo
punto, la società V.B. s.r.l, adiva il Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana, al fine di ottenere, in riforma parziale della
suddetta sentenza resa dal Tar Sicilia-Palermo, l’annullamento dell’impugnato
provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse alla società e del
conseguente provvedimento di recupero delle somme già erogate.

Il Cga.,
accogliendo l’istanza cautelare presentata dagli Avv.ti Rubino ed Alfieri, ha
sospeso l’esecutività della sentenza impugnata fino all’udienza di merito.

Pertanto,
in attesa della definizione del giudizio di merito, la V.B. s.r.l. non dovrà
restituire l’ingente somma del contributo (circa 4 milioni di euro) già erogata
e di cui è stato disposto il recupero da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico.

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