Sciacca

Carnevale di Sciacca, firmata ordinanza che vieta vendita bevande alcoliche

Nei giorni del Carnevale è disposto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche

Pubblicato 10 mesi fa

Il sindaco Fabio Termine ha emesso una nuova ordinanza di divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande alcoliche in occasione delle giornate del Carnevale di Sciacca (27 e 28 maggio, 3 e 4 giugno), a seguito dell’aggiornamento del programma dopo il maltempo che ha provocato il rinvio degli eventi del 20 e 21 maggio. 

Il provvedimento, su proposta della Polizia Municipale, rientra tra le misure di pubblico interesse, di tutela dell’incolumità pubblica, di sicurezza, ordine pubblico e decoro urbano.  

Nei giorni del Carnevale è disposto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche (con esclusione delle bevande fino alla gradazione di 5 g/l) e superalcoliche, nonché di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o lattine in tutto il territorio comunale, nell’arco temporale:   

–          Sabato 27 maggio dalle ore 14 sino alla mezzanotte;

–          Domenica 28 maggio dalle ore 00,01 sino alle ore 8 del giorno 29 maggio;

–          Sabato 3 giugno dalle ore 14 sino alla mezzanotte;

–          Domenica 4 giugno dalle ore 00,01 sino alle ore 8 del giorno 5 giugno.

Le attività interessate dall’ordinanza n. 16 sono:

1)      Esercizi di vicinato, grande distribuzione (supermercati e centri commerciali), vendita al dettaglio e distributori automatici;

2)      Attività autorizzate al commercio fisso e ambulante su aree pubbliche e private;

3)      Ristoranti, bar, pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande. 

Per i clienti/avventori è consentito nella Via Allende, area della manifestazione, il consumo di bevande in bicchieri di carta/plastica solo nelle immediate vicinanze degli stand degli esercizi di vendita e somministrazione.  

I titolari e gestori di esercizi commerciali (ristoranti, bar, pub e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande) muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del TULPS hanno l’obbligo di interrompere la vendita per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche, di bevande in lattine o contenitori di vetro. È consentita la somministrazione e consumo esclusivamente al banco o ai tavoli con divieto per l’esercente di somministrare bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza. Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del TULPS, si applicano i divieti di cui all’articolo 14-bis, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125 (divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 24).

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