Sciacca

Sciacca, vincolo di inedificabilità entro i 150 metri dalla battigia: si pronuncerà la Corte Costituzionale

La nota degli avvocati Rubino e Marino

Pubblicato 7 mesi fa

La signora C.A, di Sciacca, presentava una domanda di condono edilizio per un immobile di sua proprietà realizzato nel 1982 entro la fascia dei 150 metri dal mare. Senonchè a distanza di più di 30 anni dalla presentazione della suddetta domanda di condono, il Comune di Sciacca rigettava la domanda di condono, ritenendo l’insanabilità dell’immobile ai sensi dell’art. 15 della l.r. 78/76, trattandosi di opere realizzate dopo il 31/12/76 entro la fascia di rispetto di 150 mt dalla battigia.

La proprietaria dell’immobile , pertanto,  ritenendo illegittimo il provvedimento di diniego del condono, proponeva un ricorso innanzi alle competente autorità di Giustizia amministrativa, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino.In particolare, gli avvocati Rubino e Marino, rilevavano in primo luogo l’illegittimità del provvedimento, invocando l’applicabilità al caso in esame del limite dei 100 mt di cui al previgente Piano Comprensoriale n. 6 ( posto che l’immobile si trova  entro i 150 metri ma comunque distante più di 100 metri dalla costa) e non già dei limite dei 150 metri di cui alla legge regionale 78/76.Inoltre gli avvocati Rubino e Marino prospettavano anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale 15/91 che , con effetto retroattivo, ha ritenuto applicabile il vincolo dei 150 metri introdotto dalla legge regionale 78/76 già a partire dall’entrata in vigore di quest’ultima norma.Ebbene il CGA, ritenendo meritevole di approfondimento le censure di incostituzionalità sollevate dagli Avvocati Rubino e Marino circa l’applicazione retroattiva del vincolo dei 150 metri, con ordinanza del Presidente ed estensore Dott. Ermanno De Francisco, ha sollevato alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell’art. 2, comma 3, della l.r. n. 15 del 1991 (e, in subordine, dell’art. 23 della l.r.n. 37 del 1985).

Nello specifico il CGA ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale siciliana 30 aprile1991, n. 15  nella parte in cui ha esteso anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l’efficacia dell’interpretazione autentica da esso dettata, imponendo la retroazione del precetto di diretta e immediata efficacia anche nei confronti dei privati delle “disposizioni di cui all’art. 15, prima comma, lett. a, … della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78” sin dalla data di entrata in vigore di detta legge regionale n. 78 del 1976, anziché dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 15 del 1991 – per travalicamento dei limiti connaturati alla retroattività delle leggi e per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all’articolo 3, comma 1, e dell’articolo 97, comma 2, della Costituzione. Pertanto a breve la Corte Costituzionale si pronuncerà sulla costituzionalità e sulla concreta applicazione della normativa vincolistica del vincolo dei 150 metri  operante in Sicilia.

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