Messina

“Bonino Pulejo” di Messina, Tar: “legittima l’aggiudicazione di una fornitura”

Con bando di gara ritualmente pubblicato, l’IRCCS – Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina – nel 2018, aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “n. 1 tomografo assiale computerizzato da 256 slice e workstation indipendente”, con un importo a base d’asta di € 1.350.000,00, a cui partecipavano il raggruppamento “PHILIPS S.p.A.”, poi […]

Pubblicato 4 anni fa

Con bando di gara ritualmente pubblicato, l’IRCCSCentro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina – nel 2018, aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “n. 1 tomografo assiale computerizzato da 256 slice e workstation indipendente”, con un importo a base d’asta di € 1.350.000,00, a cui partecipavano il raggruppamento “PHILIPS S.p.A.”, poi risultato aggiudicatario della suddetta fornitura, e la società “GE M.S.I. S.p.A.”, seconda classificata in graduatoria, entrambi con sede legale in Milano.

Quest’ultima, con successivo ricorso proposto innanzi al T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, agiva in giudizio contestando l’asserita illegittima ammissione alla procedura della predetta società in ragione di una ritenuta non conformità dell’apparecchiatura offerta rispetto ai requisiti minimi indicati dal capitolato di gara, oltre che l’asserita illegittima attribuzione dell’ulteriore punteggio assegnato alla stessa per il sub requisito di “elevata risoluzione spaziale” della strumentazione fornita dalla società aggiudicataria.

La società “GE M.S.I. S.p.A.” chiedeva, pertanto, l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della società aggiudicataria.

Si costituiva in giudizio, l’IRCCSCentro Neurolesi “Bonino Pulejo”, quale società appaltante, in persona del Direttore Generale Dott. Vincenzo Barone, per resistere al ricorso e sostenere la legittimità degli atti di gara, , con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per violazione del termine di cui all’art. 120 comma 2bis del c.p.a. (c.d. rito super accelerato) in quanto proposto oltre il termine di 30 gg dall’adozione del provvedimento di ammissione della società aggiudicataria; nonché, in ogni caso, il rigetto integrale del ricorso in quanto volto a sindacare una decisione della stazione appaltante adottata nell’esercizio della propria discrezionalità tecnico-valutativa, come tale, insindacabile in via giurisdizionale, se non in presenza di macroscopiche illegittimità e incongruenze non riscontrabili nella fattispecie.

Quanto al merito delle censure, inoltre, l’avv. Rubino, nel ribadire la legittimità degli atti di gara, assumeva in particolare la piena conformità dell’apparecchiatura offerta dalla concorrente società aggiudicataria, controinteressata nel giudizio, rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla lex specialis, oltre alla piena correttezza delle modalità di calcolo adottate dalla medesima società per dimostrare il possesso del requisito di “elevata risoluzione spaziale” dello strumento fornito.

Stante la complessità delle questioni tecniche sottoposte al vaglio dell’Organo giudicante, il T.A.R. Catania disponeva una verificazione e, dopo una serie di sostituzioni disposte a causa dell’impossibilità di svolgimento dell’incarico da parte dell’Università degli Studi di Catania e della successiva domanda di ricusazione formulata dalla contro interessata, l’incarico veniva conferito al Direttore del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria dell’Università “La Sapienza” di Roma che delegava il Prof. Luigi Palumbo, professore ordinario di Fisica Sperimentale, dalla cui relazione di verificazione emergeva la sostanziale conformità dello strumento offerto dalla società aggiudicataria rispetto ai requisiti richiesti dal capitolato.

Inoltre, in linea con le tesi addotte dall’avv. Rubino, il verificatore confermava la sostanziale corrispondenza fra l’unità di misura richiesta dal capitolato per l’attribuzione del punteggio per il sub criterio “Elevata risoluzione spaziale (mm)” e l’unità di misura indicata, a tale riguardo, dalla società aggiudicataria in pl/cm, con conseguente legittima attribuzione del relativo punteggio.

I giudici amministrativi, dunque, aderendo alle risultanze formulate nella relazione di verificazione, hanno pertanto respinto il ricorso presentato dalla società “GE M.S.I. S.p.A.”, seconda classificata, e condannato quest’ultima al pagamento delle spese di giudizio, riconoscendo, per l’effetto, la legittimità dell’intera procedura di gara avviata dal Direttore Generale Dott. Vincenzo Barone.

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