Agrigento

Il Tar rigetta ricorso della Cooperativa Eden su ordinanza commissariale di consolidamento dell’area su cui insiste il fabbricato in Villaggio Mosè

Il TAR Palermo, Sezione Seconda, con sentenza n. 799/2019, Presidente Dr. Di Paola, relatore primo refendario il Dr. F. Mulieri, ha rigettato il ricorso principale e quello per motivi aggiunti n. 1828/2015, proposto da una Cooperativa, difesa dagli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, avverso l’ordinanza n. 52 del 20/3/2015, con la quale il Comune di Agrigento ordinava ai proprietari del […]

Pubblicato 5 anni fa

Il TAR Palermo, Sezione Seconda, con sentenza n. 799/2019, Presidente Dr. Di Paola, relatore primo refendario il Dr. F. Mulieri, ha rigettato il ricorso principale e quello per motivi aggiunti n. 1828/2015, proposto da una Cooperativa, difesa dagli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, avverso l’ordinanza n. 52 del 20/3/2015, con la quale il Comune di Agrigento ordinava ai proprietari del fabbricato eseguito dalla predetta Cooperativa l’interdizione dei locali che lo componevano, la redazione di una apposita perizia geologica, nonché la “realizzazione delle opere (palificazione, regolamentazione delle acque meteoriche, forestazione, opere di ingegneria naturalistica e/o altro)” per la definitiva messa in sicurezza delle abitazioni coinvolte a carico delle ditte proprietarie, ciascuna per la parte di competenza.

Il provvedimento era stato posto in essere a seguito di movimenti franosi intensificatisi anche a causa della omissione di alcune opere che – come ritenuto dal Comune procedente – la Cooperativa aveva l’obbligo di provvedere per ilcontenimento di terreno a protezione della limitrofa Via, sulla quale insisteva il fabbricato”.

I proprietari degli appartamenti della Cooperativa impugnavano il detto provvedimento per omesso avviso dell’avvio del procedimento asserendo la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e, nel merito, contestavano che nessun altro onere poteva essere ritenuto a carico della Cooperativa, oltre quello degli oneri di urbanizzazione prescritti nella concessione edilizia e che, comunque, ogni ulteriore obbligazione sarebbe stata prescritta.

La Cooperativa imputava, inoltre, la causa di tale evento franoso alla esecuzione di due manufatti che a monte della zona interessata, erano stati eseguiti dalla Ditta costruttrice con concessione edilizia n. 49 del 2004.

Si costituiva in giudizio quest’ultima ditta, difesadall’Avv. Gaetano Caponnetto, il quale contestava il preteso addebito della Cooperativa, puntualizzando, con l’ausilio della consulenza tecnica dell’Ing. Vassallo, l’assoluta infondatezza delle deduzioni della Cooperativa, dimostrando, altresì, con articolata memoria che le opere compiute dalla ditta costruttrice erano assolutamente conformi alle prescrizioni esecutive della concessione edilizia, e che la Cooperativa avrebbe dovuto osservare, nella realizzazione del fabbricato le regole proprie del piano particolareggiato ed eseguire le necessarie opere di contenimento, specificatamente imposte, ed invece inattuate.

Nei confronti del Comune, con ricorso per motivi aggiunti, la Cooperativa chiedeva che il TAR accertasse l’obbligo in capo all’Amministrazione resistente di accettare le opere di urbanizzazione realizzate ma contestate dal Comune e la condanna della stessa Amministrazione resistente alla realizzazione delle residue opere murarie a protezione della limitrofa Via.

Il TAR ha rigettato le censure dedotte dai difensori della Cooperativa, avvocati Rubino e Valenza, statuendo la legittimità del provvedimento del Comune di Agrigento col quale si ordinava di rimuovere lo stato di pericolo cagionato dalla omessa attività della Cooperativa, e l’eccezione procedurale dell’asserito obbligo dell’avviso dell’avvio del procedimento non applicabile alla fattispecie ex art. 7 L. 241/1990, confermando così nel merito la legittimità del proprio provvedimento.

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