Agrigento

Luna park con strutture abusive, il Tar conferma procedura di demolizione

Le procedure di rimozione erano state sospese, ma i giudici amministrativi alla fine non hanno accolto il ricorso dei proprietari

Pubblicato 1 ora fa

Il Tar Sicilia ha respinto il ricorso presentato dai gestori di un’attività di spettacolo viaggiante e dai proprietari dell’area, confermando l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Agrigento per opere edilizie abusive.

La controversia verteva sulla natura di alcune strutture installate in un’area adibita a luna park per bambini ad Agrigento, che il Comune aveva ingiunto di demolire in quanto realizzate senza il necessario titolo edilizio. Il ricorso era stato presentato dai gestori dell’attività contro l’ordinanza comunale che imponeva il ripristino dello stato dei luoghi rimuovendo una tensostruttura in Pvc e acciaio di grandi dimensioni (circa 34×30 metri) per il luna park; un caravan, una roulotte, una casa su ruote con tettoia in legno; una tettoia in legno poggiata su una pedana e un prato in erba sintetica e un container.

Inizialmente il Tar aveva sospeso l’ordinanza per permettere al Comune un riesame del caso. A seguito di ulteriori accertamenti, il Comune ha tuttavia confermato la sua decisione, ribadendo l’abusività delle installazioni. Il cuore della difesa dei ricorrenti ruotava attorno alla presunta precarietà e amovibilità delle opere, sostenendo che, in quanto attrezzature per uno “spettacolo viaggiante” autorizzato dalla Questura, non richiedessero un permesso di costruire.

Il Tar, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha categoricamente respinto questa argomentazione, chiarendo la distinzione cruciale tra amovibilità strutturale e stabilità funzionale. La Corte ha ribadito che per classificare un’opera come precaria, non basta che sia facilmente rimovibile o priva di ancoraggi in calcestruzzo, ma deve essere destinata a soddisfare esigenze effettivamente temporanee e contingenti.

Nel caso specifico, la lunga durata del contratto di locazione dell’area (6 anni, rinnovabile per altri 6, fino al 2034) ha dimostrato l’intenzione di una stabile collocazione funzionale delle strutture, rendendo irrilevante la loro potenziale amovibilità fisica. Di conseguenza, le opere rientrano nella nozione di “nuova costruzione” che necessita di titolo edilizio. La sentenza si è espressa anche sul ricorso degli intervenienti ad adiuvandum (i proprietari dell’area), che contestavano la loro responsabilità in solido con i conduttori (gestori del luna park), lamentando la mancata notifica degli atti e la loro presunta “estraneità” all’abuso.

Il Tribunale ha chiarito che il proprietario, anche se non autore materiale dell’abuso, è legittimato passivo dell’ordine di demolizione in quanto ha la materiale disponibilità dei luoghi. Per sfuggire all’effetto sanzionatorio (l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale in caso di inottemperanza), il proprietario deve dimostrare di essersi attivato concretamente per impedire o rimuovere l’abuso, cosa che nel caso di specie non è stata provata.

Per quanto la sentenza pubblicata dal Tar sia omissata, il riferimento potrebbe essere a un’attività molto nota che proprio oggi, sui propri canali social, ha annunciato la propria chiusura “a data da destinarsi” aggiungendo che questo avviene per “alcuni necessari e complessi passaggi tecnico-amministrativi”.

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