Giudiziaria

C.G.A. smentisce il Comune di Lampedusa e sospende l’ordinanza di demolizione di un immobile

Nel Luglio del 2000, il sig. F. S., proprietario di un terreno sito nel Comune di Lampedusa e Linosa, aveva chiesto la concessione per l’esecuzione dei lavori di costruzione di un immobile a piano terra e piano seminterrato; richiesta che veniva assentita con il rilascio della concessione edilizia. Successivamente, dopo oltre 14 anni dal rilascio, […]

Pubblicato 5 anni fa

Nel
Luglio del 2000, il sig. F. S., proprietario di un terreno sito nel Comune di
Lampedusa e Linosa, aveva chiesto la concessione per l’esecuzione dei lavori di
costruzione di un immobile a piano terra e piano seminterrato; richiesta che
veniva assentita con il rilascio della concessione edilizia.

Successivamente,
dopo oltre 14 anni dal rilascio, il Comune di Lampedusa, a seguito di un iter
procedimentale contraddittorio, disponeva l’annullamento in autotutela della
concessione edilizia rilasciata nel 2000, rigettava l’istanza di sanatoria ex
art. 13 L. 47/85 presentata e ordinava la demolizione dell’immobile.

A questo
punto, il sig. F. S., con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Mario
Fallica, proponeva un ricorso giurisdizionale e successivi motivi aggiunti, per
l’annullamento, previa sospensione del suddetto provvedimento di annullamento
in autotutela della concessione edilizia, 
dell’ordinanza di demolizione del fabbricato e dei successivi
provvedimenti consequenziali.

In
particolare, gli avvocati Rubino e Fallica censuravano l’illegittimità
dell’operato del Comune di Lampedusa e Linosa, sia sotto il profilo della
violazione di legge, avendo il Comune adottato il provvedimento di annullamento
in contrasto con i principi che regolano il potere di autotutela, sia sotto il
profilo dell’eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità ed
ingiustizia manifesta e difetto di motivazione.

Il
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in Sede
Giurisdizionale, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e
Fallica e reputando sussistente la presenza di un pregiudizio grave ed
irreparabile incombente per il sig. F. S.,  attese le conseguenze del provvedimento
demolitorio inottemperato e la successiva immissione in possesso dell’immobile
da parte del Comune, ha accolto la richiesta cautelare di sospensione
dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Dunque,
per effetto dell’ordinanza cautelare resa dal C.G.A., il Comune di Lampedusa
non potrà procedere a demolire il suddetto immobile in attesa della definizione
del giudizio.

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