Costruzioni abusive nella Valle: non dovuta indennità per case costruite prima del vincolo paesaggistico
Indennità pecuniaria prevista per le case abusive costruite nella Valle dei Templi prima del vincolo paesaggistico, non dovuta
Indennità pecuniaria prevista per le case abusive costruite nella Valle dei Templi prima del vincolo paesaggistico, la Corte Costituzionale: non è dovuta per le strutture realizzate prima del 1985.
Dopo numerosi pronunciamenti in questa direzione da parte dei giudici amministrativi, oggi sono gli Ermellini, che accogliendo le tesi difensive degli avvocati Doriana e Salvatore Palillo, hanno di fatto posto una pietra miliare per il futuro. Questa, speriamo, non posta in zona vincolata.
La vicenda è complessa, ma riguarda numerosi agrigentini che negli anni hanno realizzato, o hanno ereditato, strutture costruite all’interno delle zone B, C e D del decreto Gui Mancini, cioè aree non di inedificabilità assoluta ma solamente “relativa”. Per tutte loro, da anni, la Soprintendenza – su indicazione dell’Assessorato ai Beni culturali – chiede il pagamento di una indennità pecuniaria per danno paesaggistico anche per case però costruite prima del vincolo (risalente al giugno del 1985). Un pagamento a cui è subordinato anche il rilascio della sanatoria.
Una situazione che prosegue da anni con, appunto, alterne vicende connesse ai ricorsi presentati – e spesso vinti – dai cittadini. Oggi, però, la Corte Costituzionale ha sancito che l’indennità è applicabile solo in caso di “intervento edilizio su un’area già vincolata al momento di realizzazione dell’abuso”.
La norma, ribadiscono i giudici, “presuppone che il vincolo paesaggistico sia stato apposto prima della realizzazione dell’opera e che il proprietario abbia agito in difformità ad esso, cosciente della presenza di precise prescrizioni paesaggistiche e consapevole di commettere un abuso”. Altrimenti, non è possibile far scattare alcuna sanzione.