“Appalti e mazzette”: tutte le accuse rivolte all’assessore Sitibondo
Per il giudice "la condotta posta in essere dalla Sitibondo si connota per un elevato disvalore sociale e istituzionale"
Il Gip del Tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, dunque, ha sottoposto a misura cautelare l’assessore licatese Maria Sitibondo (obbligo di dimora a Licata) e il superburocrate architetto Sebastiano Alesci (arresti domiciliari).
Queste le ragioni del provvedimento che riguardano i lavori relativi alla realizzazione cli un complesso turistico alberghiero lungo la SS. 115 Sud occidentale sicula, località Playa, Licata: “In ordine a tale richiesta va preliminarmente chiarito come la declaratoria cli incompetenza operata dal Tribunale del Riesame non riguardi l’indagato Sebastiano Alesci, la cui difesa ha ritenuto di non dover impugnare l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa da questo Giudice in data 24.05.2025 sicché la stessa risulta coperta da giudicato cautelare.
Tanto premesso, dovendosi richiamare – per costituirne parte integrante – tutte le considerazioni operate in seno all’ordinanza da ultimo citata, va in questa sede aggiunto che dalle attività tecniche debitamente autorizzate è, altresì, emersa, tra l’altro, la viccnda che vede come protagonista Sebastiano Alesci, in collaborazione con l’assessore del Comune dii Licata, Maria Sitibondo. L’attività tecnica ha, infatti, documentato, in data 27.02.2025, un incontro tra l’architetto Francesca Irene Laterra, direttore dei Lavori incaricata dall’impresa Alberghiera Mediterranea S.R.L., Sebastiano Alesci e Maria Sitibondo che si rivolgevano a Francesca Irene Laterra per imporre maestranze e aziende a loro vicine, sebbene non meglio indicate nel corso delle captazioni, da impiegare nella costruzione di un complesso turistico-alberghiero da realizzare lungo SS. 115 Sud Occidentale Sicula, Playa, Licata. In particolare, emergeva da un primo contatto telefonico tra Alesci e Laterra Francesca Irene, registrato in quella data la necessità di un incontro. Alesci Sebastiano avvisava la Laterra che l’avrebbe raggiunta in cantiere io compagnia dell’assessore. Alle successive ore 10.22, Alesci Sebastiano contattava nuovamente l’architetto Laterra, dicendo che era arrivato in cantiere e, pertanto, poteva raggiungerlo. Durante la chiamata, Alesci Sebastiano si rivolgeva all’architetto con il nome di battesimo Irene.
Nella fase iniziale, Alesci Sebastiano presentava la Sitibondo Maria, quale assessore allo Sport, spettacolo e turismo, alla Laterra, la quale, sorpresa, diceva che invero si aspettava la visita dell’assessore all’urbanistica. Immediatamente, Alesci riferiva che la sitibondo era interessata ai lavori riguardanti gli impianti idraulici, idrici e sanitari da effettuare presso la nascente struttura turistica. L’architetto Laterra rispondeva che i lavori erano già stati affidati a una impresa già presente al suo interno; tuttavia, la stessa Laterra conveniva con Alesci nel fatto che tali lavori sarebbero stati affidati in subappalto e a quel punto, come indicato dallo stesso Alesci, sarebbe stato lui a fornire, tramite whatsapp, alla Laterra, il contatto della persona che li avrebbe eseguiti.
L’architetto Laterra si mostrava accondiscendente, rassicurando Alesci e dicendo che avrebbero comunque fatto come la volta precedente, confermando che lo stesso Alesci aveva avanzato in precedenza analoghe richieste. Infine, l’architetto Laterra diceva che avrebbe fatto da tramite tra l’impresa ufficialmente incaricata e la persona o l’impresa segnalata da Alesci. Allorquando la Laterra Francesca Irene rassicurava Alesci Sebastiano invitandolo a non preoccuparsi, questi affermava di non essere preoccupato, poiché una volta girato il contatto della persona che doveva eseguire i lavori, lei l’architetto Laterra), doveva pensare solamente a farlo lavorare.
Infine, l’architetto Laterra indicava l’ l’impresa incaricata a effettuare gli impianti ribadendo l’impegno ad assecondare la richiesta avanzata da Alesci, anche nell’interesse dell’assessore comunale Sitibondo Maria. Concluso l’incontro, Alesci Sebastiano e Sitibondo Maria si allontanavano a bordo dell’autovettura monitorata dello stesso Alesci. In quei momenti, diveniva evidente che Alesci Sebastiano, forte del suo ruolo di rilievo all’interno della struttura tecnica del Comune di Licata, si sentisse in pieno diritto di dettare le condizioni alla Laterra, rivendicando la prerogativa di imporre le ditte da impiegare nei lavori per la realizzazione del complesso turistico. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Alesci, questa era una necessità per evitare complicazioni che lui stesso avrebbe potuto generare nel corso dell’esecuzione dei lavori: “Sveglia! se non vogliono rotture di scatole … ” .
Da un successivo sopralluogo effettuato presso i luoghi dove si erano recati Alesci Sebastiano e Sitibondo Maria, personale di P.G. accertava la presenza di un ampio cantiere delimitato e chiuso da cancelli, che si estendeva dall’entroterra in direzione del litorale. All’ingresso della vasta area del cantiere, vi era affisso il cartello ove era indicato. anche la figura dell’arch. Laterra, quale progettista e direttore dei lavori. Come evincibile anche dal cartello affisso sul luogo dei lavori, il progetto è soggetto al – permesso di costruire rilasciato dal Settore edilizia privata del Comune di Licata.
I gravi indizi di colpevolezza
Così esposte le emergenze investigative, allo stato emerse, sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati Alesci e Sitibondo in relazione al reato di concussione.
Va rilevato che, nel caso di specie, sia l’Alesci che la Sitibondo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale richiesta dalla norma, ricoprendo, il primo, un ruolo tecnico di rilievo all’interno della struttura comunale di Licata, in quanto partecipe a procedure amministrative rilevanti, esercitando poteri autoritativi e certificativi; e la seconda, quale assessore comunale.
In secondo luogo, emerge effettivamente l’abuso della qualità o dei poteri. Alesci, infatti, si presenta in cantiere con un’autorità politica (l’assessore) e rivendica apertamente la facoltà di scegliere le ditte che devono lavorare nel progetto edilizio, pur essendo il cantiere privato.
Lo stesso afferma: “Sveglia! se non vogliono rotture di scatole” – espressione che tradisce un intento intimidatorio, finalizzato a indurre la Laterra ad accettare le condizioni imposte, altrimenti esponendola a complicazioni nell’esecuzione dell’opera. Si manifesta, quindi, un abuso funzionale della posizione pubblica per interferire su decisioni che spettano a un soggetto privato (il direttore dei lavori per conto dell’Alberghiera Mediterranea S.r.l.). Inoltre, la condotta si configura come costrizione psicologica: non si tratta di una mera proposta, ma di una imposizione accompagnata da minaccia velata (”evitare complicazioni che lui stesso avrebbe potuto generare”), che trasforma la volontà della Laterra da libera a coartata. La frase “una volta girato il contatto della persona che doveva eseguire i lavori, lei dove pensare solamente a farla lavorare’ rappresenta, infatti, una forma di intimidazione subdola e diretta. Infine, l’utilità non è per il pubblico ufficiale in prima persona, ma per terzi imprenditori “vicini” a lui e indicati come l’impresa da favorire. Si evince, dunque, che sussistono gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Alesci Sebastiano, per aver costretto, mediante abuso della sua funzione e minaccia implicita, il direttore dei lavori Laterra ad accettare ditte da lui indicate, nell’interesse di soggetti terzi, e Sitibondo Maria, in concorso con Alesci, per aver avallato e rafforzato l’efficacia intimidatoria della condotta, intervenendo in un ambito non di sua competenza e conferendo una valenza istituzionale all’interferenza.
Quanto alla posizione della Laterra, architetto e direttore dei lavori per conto dell’impresa Alberghiera Mediterranea S.r.l., titolare del progetto edilizio autorizzato va evidenziato che quest’ultima non riveste, di per sé, alcuna qualifica pubblicistica (non è un pubblico ufficiale né un incaricato di pubblico servizio), operando in ambito privato, ancorché in un cantiere soggetto ad autorizzazioni edilizie e vigilanza amministrativa. Ebbene, operata la riqualificazione del reato oggetto di incolpazione provvisoria, la Laterra riveste il ruolo di soggetto passivo della concussione. In particolare, la stessa subisce un’imposizione da parte di Alesci e Sitibondo, e – abusando del proprio potere – avanzano la richiesta di utilizzare imprese a loro vicine.
In tale contesto la reazione della Laterra non è di rifiuto né di denuncia, ma di acquiescenza, espressa con frasi come ”faremo come l’altra volta’; “non si preoccupi, ci penso io”; ”farò da tramite con l’impresa ufficiale”. Tuttavia, tali espressioni possono essere lette come atteggiamento remissivo e difensivo dinanzi a pressioni intimidatorie e a una situazione di squilibrio gerarchico. In questa prospettiva, Laterra è da ritenersi vittima di concussione, con volontà coartata, e quindi non punibile, in linea con l’impostazione classica della Cassazione. Infatti, è stata sottoposta a pressioni indebite da parte di pubblici ufficiali; ha accettato le richieste per evitare ostacoli e pressioni amministrative, infine, non emergono elementi a suo carico per ipotizzare corresponsabilità o interesse personale. Pertanto, nei confronti di quest’ultima la richiesta di applicazione cli misura cautelare va rigettata.
Alla luce del compendio indiziario sopra esposto, devono ritenersi sussistenti, nei confronti di Alesci Sebastiano, concrete e attuali esigenze cautelari correttamente ipotizzate dall’Ufficio requirente; sicché, nel caso di specie non deve procedersi a interrogatorio degli indagati Alesci e Siribondo prima di disporre la misura cautelare. In particolare, risulta attuale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, tenuto conto del ruolo apicale ricoperto da Alesci all’interno della struttura tecnica comunale di Licata, del rapporto continuativo con soggetti imprenditoriali operanti sul territorio e della capacità dimostrata di interferire indebitamente nei processi decisionali relativi all’affidamento e all’esecuzione di lavori edili, anche in contesti privati, sfruttando impropriamente il proprio status istituzionale. La condotta oggetto di indagine non appare episodica né estemporanea, ma si inserisce in una prassi consolidata dalle modalità con cui Alesci rivendica apertamente la facoltà di imporre imprese “vicine” ai pubblici ufficiali, con modalità intimidatorie e strumentalizzazioni del ruolo pubblico. Ciò rende concreto il timore che l’indagato, se lasciato nella disponibilità di esercitare la sua funzione o di operare liberamente nell’ambiente amministrativo o edilizio, possa nuovamente porre in essere comportamenti analoghi, alterando la regolarità dei procedimenti amministrativi o le dinamiche tra soggetti pubblici e privati.
In secondo luogo, sussiste anche un concreto pericolo di inquinamento probatorio posto che Alesci, come emerso dalle captazioni, dispone di una rete di contatti all’interno del Comune di Licata e nei circuiti esecutivi delle opere edilizie, e potrebbe agevolmente tentare di alterare, occultare o manipolare elementi. di prova, nonché influenzare soggetti escussi o da escutere, tra cui la stessa arch. Laterra, già destinataria di pressioni. Le modalità insidiose con cui ha esercitato l’influenza sull’attività privata, avvalendosi anche della presenza di un assessore comunale per legittimare la propria ingerenza, denotano una spiccata inclinazione alla strumentalizzazione della funzione pubblica per fini privati, incompatibile con l’ulteriore permanenza, anche temporanea, nel proprio ambito operativo.
Sussistono, anche con riguardo alla posizione di Sitibondo Maria, assessore comunale pro tempore allo Sport, spettacolo e turismo del Comune di Licata, concrete e attuali esigenze cautelari. La condotta posta in essere dalla Sitibondo si connota per un elevato disvalore sociale e istituzionale, poiché l’indagata ha prestato il proprio ruolo pubblico per rafforzare l’efficacia intimidatoria dell’interferenza indebita compiuta da Alesci Sebastiano nei confronti della direttrice dei lavori Laterra Francesca Irene. La sua presenza nel cantiere non era giustificata da alcuna competenza funzionale specifica (essendo assessore con deleghe estranee all’urbanistica e ai lavori pubblici), ma era strumentalmente finalizzata a legittimare la pretesa di favorire soggetti imprenditoriali “vicini”, in un contesto in cui si stava realizzando un’opera di rilevante valore economico.
Tale comportamento rivela una manifesta propensione a strumentalizzare l’incarico pubblico a fini privatistici, mediante l’ingerenza in procedimenti tecnici o contrattuali di spettanza di soggetti. terzi, con modalità che si prestano a essere replicate in analoghi contesti, specie ove Sitibondo continui a esercitare la propria funzione politico-amministrativa. Ne deriva un concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie”.