Corte dei Conti, niente danno d’immagine per i reati mafiosi prima del 2016: respinto ricorso contro l’ex senatore Antonio D’Alì
I magistrati contabili chiedevano quasi 2 milioni di euro di risarcimento in favore dello Stato, ma i giudici hanno bloccato tutto: la riforma infatti è solo di 10 anni fa
La sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Conti ha dichiarato improponibile l’azione risarcitoria promossa dalla Procura regionale, che aveva richiesto una condanna da oltre un milione e ottocentomila euro a titolo di risarcimento per il danno all’immagine arrecato alle istituzioni statali da parte dell’ex senatore della Repubblica e sottosegretario al Ministero dell’Interno, Antonio D’Alì.
La richiesta della Procura contabile traeva le sue origini dall’ormai definitivo accertamento penale della colpevolezza di D’Alì, condannato in via irrevocabile dalla Corte di Cassazione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo le risultanze penali recepite nell’atto di citazione, l’ex esponente politico avrebbe stretto un vero e proprio patto politico-mafioso con l’organizzazione Cosa Nostra nel trapanese, beneficiando del sostegno elettorale del clan sia per la sua prima elezione al Senato risalente al 1994, sia per le successive consultazioni del 2001. In cambio, secondo l’accusa formulata dai magistrati penali e valorizzata dal pubblico ministero erariale, D’Alì avrebbe messo a disposizione il suo rilevante ruolo istituzionale e la sua influenza politica, contribuendo al rafforzamento e alla tutela degli interessi dell’associazione criminale attraverso condotte perdurate fino al 2006.
Per quantificare la pretesa risarcitoria, la Procura della Corte dei Conti aveva sommato l’intero complesso degli emolumenti lordi percepiti da D’Alì nel corso dei dodici anni in cui si è materializzato il reato permanente, includendo sia le indennità parlamentari corrisposte dal Senato dal 1994 al 2006, sia gli stipendi incamerati nella sua veste di sottosegretario al Viminale tra il 2001 e il 2006. Un’azione condotta sulla scorta della tesi che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, pur non rientrando storicamente nel catalogo dei tradizionali reati contro la pubblica amministrazione, rappresentasse comunque un delitto idoneo a ledere gravemente l’apparato pubblico e ad attivare la tutela risarcitoria per il danno all’immagine dello Stato.
I giudici contabili della Sezione siciliana, presieduta da Anna Luisa Carra con Raimondo Nocerino nel ruolo di giudice relatore ed estensore, hanno tuttavia bloccato la richiesta risarcitoria per ragioni di natura strettamente giuridica e temporale, accogliendo le tesi sollevate dalla difesa dell’ex senatore. Il fulcro delle motivazioni risiede nell’applicazione rigorosa del principio di irretroattività delle norme sanzionatorie e sostanziali. La Corte ha richiamato la recente giurisprudenza nomofilattica delle Sezioni Riunite, che con la sentenza numero tre del 2026 ha effettivamente chiarito che il Codice della giustizia contabile permette di perseguire il danno all’immagine anche per reati diversi da quelli strettamente commessi contro la pubblica amministrazione, ampliando la portata dell’azione a tutti i delitti commessi a danno delle istituzioni. Tuttavia, lo stesso orientamento interpretativo stabilisce che tale ampliamento dei reati presupposto non può applicarsi in modo retroattivo.
Il Collegio giudicante ha esplicitato che, per identificare la normativa applicabile in materia di danno all’immagine, l’elemento determinante è il comportamento materiale che ha originato il danno stesso e non il momento successivo in cui è intervenuto l’accertamento giudiziale definitivo in sede penale. Nel caso in esame, le condotte criminose ascritte a D’Alì e sancite dal giudicato penale si sono interamente consumate ed esaurite tra il 1994 e il 2006, un’epoca nettamente antecedente rispetto all’entrata in vigore del Codice della giustizia contabile, avvenuta il 7 ottobre 2016. Sulla base dell’articolo undici delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, l’estensione della risarcibilità del danno all’immagine a reati estranei al nucleo originario dei delitti dei pubblici ufficiali non può colpire fatti storici compiuti prima del 2016.
Di conseguenza, l’azione avviata dalla Procura è stata dichiarata del tutto improponibile, restando assorbita e non esaminata ogni altra eccezione di merito, compresa quella relativa alla prescrizione dei termini del giudizio, con la totale compensazione delle spese di lite tra le parti in virtù della complessità e della novità della materia trattata.

