Agrigento

Locale balneare autorizzato a Drasi e poi fatto demolire, il Tar: “Va salvaguardata la futura riserva”

L'imprenditore aveva ottenuto i permessi ad inizio 2025, ma in piena estate si era visto poi ordinare la rimozione della struttura: i giudici amministrativi gli hanno però dato torto su tutta la linea

Pubblicato 2 ore fa

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha messo la parola fine alla disputa legale
riguardante una struttura balneare molto nota realizzata in contrada Drasi, confermando la piena legittimità dei provvedimenti sanzionatori emessi dal Comune di Agrigento. I giudici della Seconda sezione hanno rigettato il ricorso proposto dal titolare dell’attività commerciale, stabilendo che le esigenze di tutela ambientale collegate alla nascente Riserva Naturale Orientata prevalgono sulle autorizzazioni paesaggistiche e commerciali precedentemente ottenute. La vicenda trae origine nei primi mesi del 2025, quando il titolare della ditta individuale, assistito dal proprio legale, avviava un’attività stagionale di somministrazione di alimenti e bevande su un terreno di oltre tremila metri quadrati detenuto in comodato. L’iniziativa poggiava su un’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento ottenuta nel 2024, che consentiva il montaggio di manufatti prefabbricati amovibili a patto che venissero interamente smontati entro il trenta ottobre di ogni anno, ripristinando lo stato originario dei luoghi.

Su questo presupposto, l’imprenditore aveva presentato una Scia al locale Sportello Unico per le Attività Produttive per la stagione balneare. La situazione è tuttavia precipitata nell’agosto del 2025, a seguito di un accurato sopralluogo tecnico effettuato dalle autorità comunali volto a verificare la conformità urbanistica e territoriale degli impianti. In quell’occasione, il Comune di Agrigento ha interpellato direttamente la Soprintendenza per ottenere chiarimenti sulla reale portata del nulla osta. La risposta dell’ente di tutela ha evidenziato come l’autorizzazione paesaggistica fosse limitata alle aree esterne alla fascia di rispetto dei centocinquanta metri dalla battigia. Ma l’elemento determinante è emerso con il
richiamo formale alla documentazione regionale sulla istituenda Riserva Naturale Orientata di Punta Bianca, Monte Grande e Scoglio Patella, il cui severo regolamento d’uso vieta tassativamente qualsiasi struttura prefabbricata, anche mobile o a carattere stagionale.

Secondo quanto statuito dai magistrati amministrativi, le misure di salvaguardia introdotte dalla Regione
Siciliana fin dal giugno del 2022 congelano di fatto il territorio, impedendo qualsiasi trasformazione edilizia e commerciale che possa compromettere l’integrità dei futuri parchi e riserve naturali protette. A fronte di tali riscontri, l’amministrazione comunale di Agrigento aveva ordinando l’immediata demolizione delle opere e disposto la sospensione definitiva dell’attività di ristorazione e somministrazione. Contro queste ordinanze il privato era insorto dinanzi al TAR, lamentando in primo luogo vizi formali come l’assenza di una formale comunicazione di avvio del procedimento e contestando nel merito l’efficacia di una riserva naturale non ancora formalmente istituita tramite un definitivo decreto assessoriale. La difesa eccepiva inoltre la natura di edilizia libera dei manufatti e il superamento dei termini ordinari concessi al Comune per l’esercizio dei poteri inibitori sulle attività economiche.

Il collegio giudicante, presieduto da Federica Cabrini con Elena Farhat nel ruolo di magistrato estensore, ha smontato una a una le tesi difensive. I giudici hanno chiarito che, sebbene l’iter istitutivo della riserva non sia giunto alla sua formale conclusione, la modifica al Piano regionale dei parchi operata dal Decreto Assessoriale del 2022 ha attivato automaticamente le severe misure di salvaguardia previste dalla legge regionale novantotto del 1981. Tali norme interinali sospendono ex lege l’esecuzione di nuove opere e vietano l’apertura di esercizi commerciali o turistici all’interno del perimetro protetto, lasciando spazio esclusivamente alle attività agro- silvo-pastorali e alla manutenzione ordinaria del territorio.

La sentenza ha inoltre affrontato la delicata questione della esatta perimetrazione dei terreni. Sulla base degli approfondimenti istruttori e delle relazioni tecniche depositate dalle parti nel corso del giudizio, è rimasto accertato che l’area privata ricade appieno all’interno della cosiddetta Zona A della riserva, ovvero il nucleo di massima tutela ambientale destinato a una protezione integrale. In questo contesto, l’autorizzazione paesaggistica precedentemente rilasciata dalla Soprintendenza è stata giudicata recessiva rispetto al più rigoroso regime speciale della riserva, configurandosi quest’ultimo come una legge speciale che prevale sulle pianificazioni generali.

Infine, il Tribunale ha respinto le eccezioni relative alla violazione delle garanzie partecipative e ai limiti
temporali della vigilanza edilizia. Trattandosi di provvedimenti repressivi dal contenuto interamente vincolato dalla legge, il Comune non disponeva di alcuna discrezionalità amministrativa, rendendo del tutto superflua l’instaurazione di un preventivo contraddittorio procedimentale con l’interessato. La vigilanza permanente sulle aree sottoposte a vincoli di inedificabilità assoluta costituisce un potere-dovere inesauribile dell’ente locale, azionabile in ogni tempo a tutela del paesaggio collettivo. Il TAR ha così rigettato integralmente il ricorso, disponendo comunque la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in ragione della complessità della materia trattata.

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