Agrigento

Tar, illegittima l’esclusione dai fondi dell’agricoltura per questioni burocratiche

La Regione non può escludere un’azienda dai fondi per l’emergenza idrica solo per un cambio di forma giuridica comunicato "troppo presto".

Pubblicato 2 ore fa

Importante vittoria al TAR Sicilia-Palermo per la tutela delle imprese agricole schiacciate tra l’emergenza siccità e la burocrazia regionale. Con propria Ordinanza, i Giudici Amministrativi hanno accolto la richiesta di sospensiva avanzata dagli avvocati Michele Melfa e Francescochristian Schembri nell’interesse di una Società Semplice Agricola di Grotte, riammettendo l’azienda alla procedura per l’ottenimento dei fondi destinati a fronteggiare la crisi idrica.

IL FATTO

La vicenda nasce nell’ambito dell’Avviso Pubblico regionale per gli “Interventi in conto capitale per fronteggiare la crisi idrica in agricoltura” (Legge regionale n. 23/2024). L’azienda ricorrente, inizialmente partecipante come ditta individuale, era stata ammessa in graduatoria utile. Successivamente, a seguito di un conferimento d’azienda in una Società Semplice (mantenendo la stessa compagine soggettiva e i requisiti sostanziali), aveva comunicato la variazione alla Regione. L’Assessorato all’Agricoltura, tuttavia, aveva disposto l’archiviazione della pratica e l’esclusione dal finanziamento, basandosi su una circolare interna del giugno 2025. Tale circolare imponeva rigidamente che il “cambio di beneficiario” potesse avvenire solo in una ristrettissima finestra temporale (tra il decreto di impegno e quello di concessione), escludendo paradossalmente chi, come l’azienda ricorrente, aveva comunicato la variazione prima di tale fase.

LA DIFESA

Gli avvocati Melfa e Schembri hanno impugnato il provvedimento, denunciando l’irrazionalità dell’azione amministrativa. I legali, in particolare, hanno sostenuto che una mera circolare interna non può modificare retroattivamente un bando pubblico né imporre vincoli temporali illogici che penalizzano le imprese trasparenti che comunicano tempestivamente le variazioni societarie.
LA DECISIONE DEL TAR – La Quinta Sezione del TAR Palermo ha accolto in pieno le tesi difensive degli avocati Melfa e Schembri, ravvisando sia il fumus boni iuris (la fondatezza delle ragioni giuridiche) che il periculum in mora (il rischio di danno grave). Nell’Ordinanza si legge chiaramente che la finestra temporale imposta dalla Regione “si rivela irragionevole, in quanto ostativa a modifiche anticipate”. Il Tribunale ha chiarito un principio fondamentale: se l’interesse pubblico è controllare i requisiti del nuovo soggetto, “la comunicazione anticipata facilita il compito dell’amministrazione”, non lo ostacola. Inoltre, i Giudici hanno riconosciuto l’urgenza dell’intervento, sottolineando che il contributo è “diretto a fronteggiare una crisi idrica ormai persistente” e che i ritardi burocratici rischiano di vanificare l’aiuto stesso.
Per effetto della decisione, l’efficacia del provvedimento di esclusione è sospesa e l’Amministrazione Regionale è stata ordinata di riammettere la ricorrente alla fase istruttoria. La Regione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese della fase cautelare.
“Questa pronuncia – dichiarano gli avvocati Michele Melfa e Francescochristian Schembri – restituisce buonsenso a una procedura che rischiava di incagliarsi in formalismi inutili, a danno di chi sta lottando per salvare le proprie coltivazioni dalla siccità”.

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