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Agrigento, il Tar sospende ordinanza del sindaco: si torna a scuola

Il sindaco può disporre la Dad soltanto in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità

Pubblicato 2 anni fa

Il presidente del Tar della Sicilia Salvatore Veneziano ha accolto l’istanza cautelare presentata contro l’ordinanza firmata dal sindaco di Agrigento Francesco Micciche’ che prevedevano la sospensione dal 13 al 16 gennaio delle attivita’ didattiche in presenza. Il Tar ha evidenziato che la competenza appartiene allo Stato, trattandosi di “profilassi internazionale”.

In molti in queste ore si stanno chiedendo cosa succederà alla luce anche dell’imminente ingresso in zona arancione della Città dei Templi. C’è molta confusione circa l’automatica attivazione della Dad una volta entrati nella fascia con maggiori restrizioni. Ma non è proprio così. Infatti un sindaco può disporre la Dad soltanto in un caso specifico e cioè quando “sussistono “circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità”.

I giudici del Tar di Palermo, nei loro provvedimenti, citano la sentenza della Corte Costituzionale che stabilisce che “la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e’ di competenza esclusiva dello Stato a titolo di profilassi internazionale” e rilevano “che, a fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, ragioni logiche, prima che giuridiche, radicano nell’ordinamento costituzionale l’esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettivita’”. Il ricorso era stato presentato da un gruppo di cittadini difesi dall’avvocato Fabrizio Dioguardi. I giudici osservano inoltre che “la riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie e’ gia’ stata rimandata di tre giorni e che la data di ripresa delle attivita’ scolastiche e’ stata confermata con nota regionale interassessoriale”;

L’ordinanza dei sindaci- scrive il Tar – “non reca alcuno specifico dato di diffusione della pandemia nella popolazione, scolastica e non, che possa smentire quelli esposti dalla Regione Sicilia nella nota interassessoriale o quelli posti a fondamento della classificazione nazionale del territorio regionale, ne’ reca alcun altro concreto e specifico dato a sostegno oltre a manifestare un generico timore della possibilita’ di aggravamento della situazione epidemiologica”. Inoltre, fanno notare i giudici “nessuna altra misura cautelativa risulta adottata, al di fuori del campo delle attivita’ scolastiche”. Vista infine l’impossibilita’ di attendere la trattazione dell’istanza in sede collegiale “senza che nelle more venga compromesso il diritto fondamentale all’istruzione con modalita’ idonee a garantire la formazione globale dei minori, – concludono – tenuto conto della temporaneita’ della misura comunque in astratto pure prorogabile, integra i presupposti di estrema gravita’ e urgenza il Tar accoglie l’istanza cautelare sospende le ordinanze”.

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