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Cuffaro, Pace, l’imprenditore di Favara e la tangente: tutti prosciolti: “Non raggiunta gravità indiziaria”

Ecco perchè sono stati scagionati l'imprenditore di Favara, il sindaco di Ribera, l'ex governatore e il direttore del Consorzio di Bonifica

Pubblicato 1 ora fa

Tra le varie “costole” investigative nate dalla maxi inchiesta sull’ex governatore Totò Cuffaro vi è anche quella che ipotizzava un presunto caso di corruzione legato agli appalti del Consorzio di Bonifica e che vedeva coinvolti lo stesso ex presidente della Regione, il deputato regionale e sindaco di Ribera Carmelo Pace, l’imprenditore di Favara Alessandro Vetro e il direttore dell’Ente Giovanni Tomasino. Per tutti il gip Stefania Brambille, accogliendo la richiesta della Procura di Palermo, ha disposto l’archiviazione. Gli inquirenti, in fase cautelare, avevano chiesto gli arresti domiciliari nei confronti degli indagati. Richiesta, tuttavia, rigettata sia dal gip che dal Riesame che avevano già in quella fase escluso sia la corruzione che una mediazione illecita, ipotesi – questa – avanzata dai pm alla luce di una eventuale riqualificazione del reato.

L’ACCUSA DELLA TANGENTE

L’ipotesi accusatoria – in origine – era questa: l’imprenditore Vetro (difeso dall’avvocato Giuseppe Barba) avrebbe consegnato 25mila euro all’ex presidente della Regione Totò Cuffaro (difeso dagli avvocati Marcello Montalbano e Giovanni Di Benedetto), durante un incontro nell’abitazione di quest’ultimo, per “ammorbidire” il direttore Tomasino in vista di futuri appalti dell’Ente. I soldi – sempre secondo i pm – sarebbero transitati per le mani di Pace (difeso dall’avvocato Lillo Fiorello) e finiti al dirigente. Il gip aveva però rigettato le richieste della procura non condividendone la ricostruzione accusatoria – sostanzialmente – per tre motivi. Per il giudice non vi era prova della partecipazione di Vetro con le sue imprese ad alcuno dei bandi del Consorzio di Bonifica, non c’era prova di un pactum sceleris (corruzione) ma al massimo di una mediazione illecita e vi sono dubbi sulle trascrizioni di alcune delle intercettazioni ritenute chiave. 

L’ARCHIVIAZIONE DELLE POSIZIONI: “MANCANO I PRESUPPOSTI MINIMI DI GRAVITÀ INDIZIARIA”

La Procura di Palermo, nell’atto con cui avanza e ottiene la richiesta di archiviazione, scrive sul punto:Deve parimenti richiedersi l’archiviazione con riferimento alla vicenda concernente Tomasino Giovanni Giuseppe, Pace Carmelo, Vetro Alessandro e Cuffaro Salvatore, per la quale non sono stati ritenuti raggiunti i presupposti minimi di gravità indiziaria richiesti in sede cautelare. La prospettazione accusatoria muoveva dall’ipotesi che l’imprenditore Vetro, per il tramite di Cuffaro e con il coinvolgimento di Pace, avesse veicolato utilità economiche destinate a Tomasino al fine di ottenere interventi favorevoli nell’ambito di procedure amministrative di interesse dell’imprenditore stesso. L’’ipotesi risultava fondata principalmente sul contenuto di alcune conversazioni captate il 24 aprile 2024 presso l’abitazione di Cuffaro, nonché sulle interlocuzioni immediatamente successive tra Cuffaro, Pace e Tomasino. Tuttavia il G.LP., pur riconoscendo la rilevanza investigativa delle conversazioni e la sicura consegna di denaro da Vetro a Cuffaro, ha ritenuto che il quadro probatorio non consentisse di superare la soglia della mera plausibilità investigativa. In particolare, il giudice ha escluso che risultasse sufficientemente dimostrata l’esistenza di un accordo corruttivo tra l’imprenditore e il pubblico ufficiale, evidenziando come gli elementi raccolti apparissero maggiormente compatibili con l’ipotesi di una mediazione illecita che Cuffaro si sarebbe eventualmente proposto di svolgere sfruttando le proprie conoscenze e relazioni personali. Secondo il G.LP., infatti, le conversazioni captate consentivano di accertare che e Vetro nutrisse interesse ad ottenere l’interessamento di Tomasino attraverso la mediazione di Cuffaro, ma non permettevano di dimostrare con il necessario grado di gravità indiziaria né l’effettiva destinazione delle somme al pubblico ufficiale né l’esistenza di un accordo bilaterale tra quest’ultimo e l’imprenditore. Avvetrso tale ricostruzione questo Ufficio ha proposto impugnazione con separati appelli riguardanti le posizioni di Tomasino, Pace e Vetro, nonché i corrispondenti capi di imputazione contestati a Cuffaro, sostenendo che il complessivo compendio intercettativo consentisse di attribuire alle conversazioni un significato univoco e di leggere la consegna del denaro quale segmento di un più ampio accordo illecito. In particolare, l’appello ha valorizzato il contenuto delle espressioni utilizzate dai protagonisti, l’insistenza di Vetro nel prospettare future utilità collegate ad ulteriori gare pubbliche e il riferimento alla necessità di fare incontrare Tomasino affinché gli fossero consegnati i soldi poco prima ricevuti da Cuffaro. Tutti gli appelli proposti da questo Ufficio sono stati tuttavia rigettati dal Tribunale del riesame, che  ha condiviso l’impostazione del G.I.P. ritenendo che gli elementi acquisiti non consentissero di  affermare, allo stato, la sussistenza di un accordo corruttivo né la partecipazione dei soggetti coinvolti ad un programma criminoso dotato del necessario grado di concretezza e determinatezza. In particolare il Tribunale ha ritenuto che le conversazioni richiamate dall’accusa, pur significative sotto il profilo investigativo, lasciassero permanere margini interpretativi incompatibili con il giudizio di gravità indiziaria richiesto per l’adozione di misure cautelari personali.  Ne consegue che l’intera vicenda concernente Tomasino Giovanni Giuseppe, Pace Carmelo, Vetro Alessandro e Cuffaro Salvatore deve essere archiviata. Anche in questo caso, invero, allo stato, l’impossibilità di implementare il materiale probatorio raccolto, anche in considerazione della decorrenza dei termini massimi di indagine, non consente di  ” formulare una prognosi di condanna, anche nel merito.”

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