“Kerkent”, il clan agli ordini del boss Massimino: chi ne faceva parte e chi no
Depositate le motivazioni della sentenza (primo grado, stralcio ordinario) del processo scaturito dall’inchiesta “Kerkent” sul clan guidato dal boss Antonio Massimino
I giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento hanno depositato negli scorsi giorni le motivazioni della sentenza (primo grado, stralcio ordinario) del processo scaturito dalla maxi inchiesta “Kerkent”, l’operazione della Direzione Investigativa Antimafia che nel 2019 sgominò il clan guidato dal boss Antonio Massimino. In quell’occasione furono arrestate 32 persone. Con il rito abbreviato sono divenute definitive 14 condanne mentre 7 imputati avevano scelto il rito ordinario che si è concluso sei mesi fa con due condanne e cinque assoluzioni: 13 anni di reclusione ad Angelo Cardella, 54 anni; 6 anni di reclusione nei confronti di Pasquale Capraro, 35 anni; assolti per non avere commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste Francesco Luparello, 52 anni (il pm aveva chiesto 12 anni di reclusione); Angelo Iacono Quarantino, 34 anni (il pm aveva chiesto 11 anni di reclusione); Gabriele Miccichè, 36 anni (il pm aveva chiesto 18 anni di reclusione); Calogero Trupia, 40 anni (il pm aveva chiesto 6 anni e 8 mesi di reclusione) e Saverio Matranga, 48 anni (il pm aveva chiesto 10 anni di reclusione). In questo articolo verranno affrontate le posizioni dei tre imputati accusati di aver fatto parte del gruppo agli ordini del boss Massimino in grado di smerciare droga in provincia di Agrigento come una holding criminale: Cardella, Luparello e Iacono Quarantino. Soltanto il primo è stato riconosciuto responsabile di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti mentre per gli altri due – entrambi assolti – l’accusa è caduta. Ecco cosa scrivono i giudici.
ANGELO CARDELLA
“Cardella Angelo, in ipotesi accusatoria, riveste il ruolo di partecipe alla consorteria criminale per aver fornito il proprio contributo alla realizzazione del programma delittuoso anche finanziandola in più occasioni ed arrivando a mettere a disposizione un appartamento quale base logistica per il deposito e il confezionamento dello stupefacente [..] La sua entrata nell’organismo criminale gestito da Massimino Antonio avviene per modalità invero singolari, ossia attraverso un meccanismo di forzata “cooptazione” per mano di tale soggetto che impediva, con la sua autorità criminale, a Cardella Angelo di potersi approvvigionare, in autonomia, di stupefacenti da La Cara Pietro [..] Massimino Antonio interviene direttamente per comunicare come Cardella Angelo dovesse considerarsi estromesso dal traffico di stupefacente. Più precisamente, nell’ambito di una più ampia conversazione Massimino Antonio pronunziava a Di Nolfo Alessio le seguenti parole: “Lelé gli devi dire che da Cardella vedi non ci deve andare tuo cugino, sì” [..] L’intervento di Massimino Antonio per estromettere Cardella Angelo dal mercato degli stupefacenti induceva quest’ultimo a recarsi direttamente dal dominus di tale consorteria criminale per riuscire ad entrare in contatto con lui, un contatto finalizzato a mettersi “al servizio” dell’uomo consapevole della sua spiccata caratura criminale [..] Finalità e scopo evidente sin dal 3 novembre 2015 ove veniva captata una conversazione ove l’uomo manifestava la sua forte volontà di mettersi in contatto con Massimino Antonio ma di aver rinunziato perché vi era particolare confusione presso l’autolavaggio di Villaseta, quartier generale della consorteria (“sono… sono venuto un paio… no c’è bordello di… un bordello! Io è che l’avrei voluto venire a trovare un bel pezzo ma mi sono spaventato. C’è confusione.” [..] Da quel momento può collocarsi l’entrata e il radicamento di Cardella Angelo nella consorteria criminale di Massimino Antonio. L’assidua frequentazione del quartier generale dell’associazione (elemento sintomatico della cooptazione dell’odierno imputato in essa) si accompagna ad ulteriori dati, emerse dalle captazioni che comprovano il radicamento di Cardella Angelo in tale organizzazione criminale, legandosi a doppio filo—in virtù di una spiccata sinergia criminale—con il dominus Massimino Antonio (con il quale intratteneva centinaia di contatti telefonici) e ampiamente compenetrandosi nelle dinamiche dell’associazione in questione [..] Cardella Angelo, cosi, da soggetto esterno aduso a muoversi in autonomia diveniva un membro a pieno titolo della consorteria divenendo uno più fedeli associati di Massimino Antonio condividendo decisioni sulla vita associativa, partecipando a riunioni, programmando la fornitura di stupefacente, partecipando alla riscossione dei denari e alla gestione dello smercio della sostanza. Non solo Cardella Angelo risulta—come si denota dalle evidenze captative di cui sopra— soggetto stabilmente inserito nella consorteria tanto da seguire le direttive di Massimino Antonio sui prezzi da praticare e da contribuire al mantenimento economico dell’associazione (di fatto finanziandola con le proprie condotte di spaccio sui comuni indicati, tutti nel consenso e nell’egida del dominus Massimino Antonio) ma pure costui figura come partecipante fattivo in importanti riunioni della consorteria per valutare la qualità dello stupefacente, finalizzare le decisioni di acquisti in tal senso, contribuire alla gestione di alcune piazze di spaccio (come quella di Porto Empedocle).” Non solo non vi sono dubbi sulla effettiva riconducibilità della voce udita in tutte le captazioni proprio alla persona di Cardella Angelo ma ,pure, le sue spiegazioni risultano smentite proprie dalla lettura delle intercettazioni. Egli, presenza costante e perdurante nella stragrande maggioranza delle riunioni associative e fattiva partecipante nella commissione dei reati-fine e dei piani dell’associazione, manifestava il proprio attivo consiglio, partecipava alle decisioni, manteneva una costante attenzione sulla “cassa”comune dell’associazione ch’ella stessa dichiarava e sosteneva di maneggiare con cadenza quotidiana, consapevole dei disegni associativi ad essi aderiva con modalità continua, fissa, ripetuta e cosciente in un’ottica squisitamente associativa.”
FRANCESCO LUPARELLO
“Luparello Francesco, in ipotesi accusatoria, riveste il ruolo di partecipe alla consorteria criminale per aver fornito il proprio contributo alla realizzazione del programma mettendosi a disposizione nell’opera di detenzione e smercio della sostanza stupefacente. Per l’accusa gli elementi a suo carico sarebbero radicati nel numero significativo di contatti telefonici intercorsi con Massimino Antonio, dominus della consorteria criminale, nel numero significativo di visite effettuate dall’imputato presso l’autolavaggio di Villaseta, quartier generale della consorteria, la presenza del nominativo dell’imputato stesso all’interno della contabilità del gruppo criminale [..] il tribunale, tuttavia, ritiene che il compendio probatorio acquisito non consenta di affermare, al di 1à di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione di Luparello Francesco all’associazione contestata [..] Orbene, non v’è dubbio che Luparello Francesco abbia frequentato fisicamente i luoghi dell’associazione e interloquito con i suoi membri come emerge dai fotogrammi in atti (così smentendosi la tesi dello “scambio di persona” perorata dalla Difesa e implicitamente avallata da Cardella Angelo nel suo esame) [..] Ciò posto, gli elementi a carico pur essendo certamente sintomatici dell’esistenza di rapporti tra l’imputato e gli appartenenti all’associazione, non consentono, tuttavia, di raggiungere oltre ogni ragionevole dubbio la prova della stabile partecipazione del medesimo al sodalizio. La giurisprudenza consolidata richiede, infatti, ai fini della configurabilità della partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la dimostrazione non soltanto di rapporti, anche frequenti, con gli associati o della partecipazione a singole operazioni illecite, ma della stabile compenetrazione dell’agente nella struttura organizzativa, della condivisione del programma criminoso e della concreta messa a disposizione delle proprie energie per il perseguimento degli scopi dell’associazione, in un rapporto di reciproca e duratura collaborazione. Tale dimostrazione, nel caso di specie, non sussiste. Le frequentazioni dell’autolavaggio, i contatti telefonici e le conversazioni intercettate sono certamente compatibili con rapporti illeciti intrattenuti con il sodalizio, ma risultano altrettanto compatibili con la diversa ricostruzione di un soggetto che, pur operando con gli associati e intrattenendo con essi rapporti di natura commerciale illecita, rimane esterno alla compagine associativa. In questa prospettiva assume particolare rilievo anche la documentazione contabile rinvenuta, la quale, lungi dal costituire univoco indice di appartenenza, appare coerente con I’esistenza di un rapporto di debito e credito tra [‘organizzazione e un soggetto terzo, circostanza che, anzi, depone nel senso della distinzione tra il patrimonio del sodalizio e quello dell’imputato “terzo cliente”. Ne consegue che gli elementi acquisiti possono si ben fondare il sospetto di un coinvolgimento dell’imputato in singole operazioni di traffico di sostanza stupefacente ovvero di rapporti illeciti intrattenuti con gli appartenenti all’associazione, ma non consentono di affermare, con il grado di certezza richiesto nel processo penale, che egli fosse stabilmente inserito nell’organizzazione, che ne condividesse il programma criminoso e che avesse assunto il ruolo di partecipe del sodalizio. Residua, pertanto, un ragionevole dubbio circa la sussistenza dell’elemento qualificante della partecipazione associativa, dubbio che, in applicazione del principio di cui all’art. 533 ¢.p.p., impone l’assoluzione per non aver commesso il fatto con riguardo al capo concernente la partecipazione all’associazione.”
ANGELO IACONO QUARANTINO
“Iacono Quarantino Angelo ,in ipotesi accusatoria, riveste il ruolo di partecipe alla consorteria criminale per aver fornito il proprio contributo alla realizzazione del programma mettendosi a disposizione nell’opera di smercio della sostanza stupefacente sulla piazza di Porto Empedocle. Gli elementi a carico consistono in una serie di intercettazioni dalle emergerebbe, per un verso, un tentativo di ricezione (ai fini di rivendita) di sostanza datagli da parte di Iacono Quarantino Angelo e, per altro verso, una “messa a disposizione” dell’imputato nell’eseguire gli ordini e le direttive di Massimino Angelo [..] Il Tribunale ritiene che il compendio probatorio acquisito non consenta di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione di Iacono Quarantino Angelo all’associazione contestata. In primo luogo deve darsi che i coimputati di Iacono Quarantino in quanto facenti parte della medesima cellula associativa attiva su Porto Empedocle sono stati assolti in via definitiva per non aver commesso il fatto (elemento di cui non si può non tenere conto e che incrina ab origine il teorema accusatorio). L’elemento di maggiore rilievo valorizzato dall’accusa è costituito dalle conversazioni intercettate dalle quali si desume un tentativo di acquisto di un barattolo di creatina nonché a precedenti acquisti in tal senso. Secondo la prospettazione accusatoria, tali conversazioni dimostrerebbero la disponibilità della sostanza quale materiale destinato al taglio dello stupefacente e, quindi, costituirebbero un significativo indice del coinvolgimento dell’imputato nell’attività di spaccio facente capo all’associazione. Tuttavia, l’istruttoria dibattimentale ha offerto una plausibile e concreta chiave di lettura alternativa di siffatto dato probatorio [..] Le emergenze processuali appaiono, infatti, maggiormente compatibili con un rapporto personale instaurato con il predetto Massimino Antonio, soggetto dotato di indiscussa ed alta caratura criminale, rispetto al quale non pud neppure escludersi che la disponibilità manifestata dall’imputato fosse alimentata da un atteggiamento di soggezione o di timore. Anche sotto tale profilo, pertanto, difetta la dimostrazione di quell’inserimento stabile nell’organizzazione e della condivisione del programma criminoso che la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene indispensabili ai fini della configurabilità della partecipazione all’associazione”


