“Kerkent”, sequestro di persona e violenza sessuale? Imputato non diede nessun contributo
Una vicenda complessa tanto dal punto di vista investigativo quanto da quello processuale. Ecco cosa dicono i giudici
Tra le varie storie emerse nell’inchiesta Kerkent, l’operazione che nel 2019 fece luce sul clan agli ordini del boss Antonio Massimino, vi è anche quella del (presunto) sequestro di persona di un truffatore (divenuto collaborante e poi defunto) e della compagna con annessa violenza sessuale su quest’ultima. Il tutto, secondo l’ipotesi accusatoria, per recuperare un credito vantato da un venditore di auto che era stato raggirato. Una vicenda complessa tanto dal punto di vista investigativo quanto da quello processuale: nello stralcio abbreviato il capomafia Massimino e l’imprenditore Ganci sono stati originariamente assolti fino all’intervento della Cassazione che ha disposto un processo bis nei loro confronti. Nello stralcio ordinario (di cui oggi ci occupiamo) l’imputato Gabriele Miccichè è stato assolto dalle accuse e completamente scagionato. L’episodio era emerso in un’attività di indagine parallela svolta dai carabinieri. Secondo l’accusa, dunque, il collaborante Antonino Mangione aveva truffato l’imprenditore Ganci che si era rivolto al Massimino per recuperare il credito. Mangione dichiarò agli investigatori di essere stato sequestrato e minacciato e che la sua compagna era stata vittima di abusi in un magazzino. La stessa versione venne confermata in una prima fase dalla donna salvo poi fare retromarcia durante il processo e affermare che il compagno l’aveva costretta ad inventare una versione di comodo. Miccichè, che è stato assolto, era accusato di aver prelevato il truffatore e la compagna e averli portati al cospetto del boss. I giudici, tuttavia, lo hanno scagionato dalle contestazioni. Ecco perchè.
“Orbene, anche qualora si volesse ritenere – in ipotesi- maggiormente attendibile la versione dei fatti resa da Fragapane Frenna Rosaria nel corso delle indagini preliminari in luogo di quella successivamente offerta in dibattimento, l’esito del presente giudizio non muterebbe con riguardo alla posizione di Miccichè Gabriele che dovrà mandarsi assolto per non aver commesso il fatto per difetto di un suo contributo eziologicamente rilevante. Con maggiore dettaglio esplicativo, anche assumendo come veritiera la ricostruzione accusatoria più sfavorevole all’imputato, infatti, le condotte a lui attribuite, cosi come emergenti dalle dichiarazioni originariamente rese dalla persona offesa, non presentano irequisiti necessari per integrare un concorso penalmente. Difetta, in particolare, qualsiasi contributo causale apprezzabile, tanto sul piano materiale quanto su quello morale, idoneo a concorrere nella realizzazione del fatto di reato, non essendo ravvisabile né un apporto concreto all’azione del correo né un’effettiva attività di rafforzamento, agevolazione o determinazione dell’altrui proposito criminoso [..] Miccichè Gabriele rimaneva, per tutto il tempo, all’interno del magazzino senza fare alcunché, proferire verbo, ostacolare l’uscita, contribuire materialmente alle azioni di Massimino Antonio (ovvero incitarlo). Versione analoga dei fatti esposta da Mangione Antonino il quale ha confermato di essere stato condotto nel magazzino de quo da Miccichè Gabriele senza alcun utilizzo di violenza/minaccia e che costui, sempre presente nel magazzino, non aveva proferito alcuna minaccia nei suoi confronti (anche solo implicitamente), né contribuito, neppure indirettamente o moralmente, alle azioni di Massimino Antonio [..] Sotto il profilo materiale, non vi è prova che, nel momento in cui Miccichè Gabriele si recava presso l’abitazione di Mangione Antonino per condurlo al magazzino, egli fosse consapevole dell’intenzione di Massimino di privarlo della libertà personale. Al contrario, le modalità dell’azione depongono in senso opposto: Mangione Antonino veniva indotto a salire in auto mediante un mero artificio, consistito nel prospettargli l’esistenza di una fornitura di sostanza stupefacente, senza il ricorso ad alcuna violenza, minaccia o forma di coartazione anche solo indiretta. Tale modalità operativa appare incompatibile con la consapevole esecuzione (per ordine altrui, ossia di Massimino Antonio) dell’atto iniziale di un sequestro di persona a scopo di estorsione, posto che, ove tale finalità fosse stata conosciuta e condivisa, sarebbe stato logico attendersi l’immediato impiego di strumenti coercitivi idonei ad assicurare la privazione della libertà personale sin dal primo contatto con la vittima. Una volta giunti presso il magazzino, inoltre, Miccichè Gabriele non poneva in essere alcuna condotta di contenimento o coercizione nei confronti di Mangione Antonino. Dalle stesse dichiarazioni di Mangione Antonino, anzi, emerge che la porta del magazzino risultava aperta e che l’odierno imputato non formulava minacce né impediva fisicamente I’allontanamento della vittima, limitandosi, al più, a invitarla a collaborare con Massimino. Anche sotto tale profilo, pertanto, difetta qualsiasi contributo materiale causalmente apprezzabile alla protrazione della condizione di privazione della libertà [..] Anche una volta all’interno del magazzino, il ruolo di Miccichè Gabriele risulta del tutto marginale e passivo. Egli non partecipa alle iniziative assunte dagli altri presenti, non rivolge minacce alla persona offesa (anzi nessuna parola), non le impedisce di allontanarsi, nonostacola la via di uscita (nemmeno ponendosi innanzi alla porta, anzi, si siede in disparte) e non riceve alcuna direttiva volta a controllarne i movimenti, mantenendosi sostanzialmente estranco alle condotte altrui (e, in specie, di Massimino Antonio).”


