“Nessuna risorsa dall’impresa mafiosa”, revocata confisca autodromo di Racalmuto
La vicenda è collegata alla maxi confisca di 120 milioni di euro all’imprenditore Lillo Romano. Restituiti impianto e quote societarie ai soci
Nessun reimpiego di capitali illeciti derivanti dall’impresa mafiosa e assenza del requisito della sproporzione delle risorse finanziarie lecite. I giudici della quinta sezione della Corte di appello di Palermo, presieduta da Raffaele Malizia, hanno disposto la revoca della confisca di alcune quote societarie della Program Group, la società proprietaria dell’autodromo di Racalmuto, restituendo agli aventi diritto lo stesso impianto. La vicenda è collegata alla maxi confisca di 120 milioni di euro nei confronti dell’imprenditore racalmutese Calogero Romano. Quest’ultimo, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, sta scontando una pena definitiva di 6 anni e 6 mesi di reclusione. La Corte di appello, riformando parzialmente il precedente verdetto, ha tuttavia confermato i sigilli a diverse imprese, conti, immobili e veicoli. La Procura generale aveva chiesto la confisca di tutti i beni oggetto di sequestro.
La richiesta, come detto, è stata accolta in parte con la Corte di appello che ha ritenuto fondate le istanze avanzate dall’avvocato Lillo Fiorello in rappresentanza dei soci (Program Group) dell’imprenditore. L’accusa sosteneva che anche in quest’ultima società fossero confluite le risorse economiche derivanti dall’accordo stretto tra Romano e i mafiosi del territorio. I giudici di secondo grado, pur ribadendo che le imprese operanti nel settore dei lavori edili e della produzione di calcestruzzo riconducibili al Romano fossero incontrovertibilmente mafiose, hanno altresì sancito che lo stesso non può dirsi per la Program Group. Questo in assenza delle cosiddetta sperequazioni in capo al proposto e per la disponibilità di risorse lecite sufficienti a giustificare gli investimenti nella società. Elementi che, a parere della Corte di appello, evidenziano, da un lato, che le risorse non costituiscono il reimpiego dei proventi derivanti dall’esercizio della suddetta impresa mafiosa e dall’altro che non sussiste il requisito della sproporzione.


