Caso Contrada, Cassazione: “Per risarcimento valutare dolo o colpa”
Lo scrive la quarta sezione penale della Cassazione
La Corte d’appello di Palermo “ha omesso ogni valutazione circa la sussistenza del dolo o della colpa grave del ricorrente, quali elementi ipoteticamente operativi al riconoscimento del diritto alla riparazione” e “ha omesso di affrontare l’aspetto della eventuale colpa lieve“. Lo scrive la quarta sezione penale della Cassazione nella sentenza, depositata oggi, con la quale spiega perche’, lo scorso gennaio, annullo’ con rinvio, accogliendo i ricorsi della procura generale e del ministero dell’Economia, la decisione dei giudici del capoluogo siciliano che avevano riconosciuto a Bruno Contrada un risarcimento pari a 667mila euro per ingiusta detenzione alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’ineseguibilita’ della sua condanna a 10 anni per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, che all’epoca dei fatti non era sufficientemente definito con chiarezza dalla giurisprudenza. La Suprema Corte, ricordando “la compatibilita’ alle norme della Convenzione Edu della disciplina interna sulla riparazione per ingiusta detenzione, nella parte in cui subordina la corresponsione dell’indennizzo all’assenza di dolo o di colpa grave”, osserva che nella pronuncia dei giudici d’appello vi e’ “omissione di pronunzia” su alcuni temi – “eventuali compensazioni e/o duplicazioni quanto alla somma riconosciuta dalla Corte Europea e alla disposta ricostruzione della carriera, anche sotto il profilo pensionistici” ed “eventuale sussistenza di profili di colpa grave concausativi della privazione della liberta’ o di colpa lieve ipoteticamente rilevanti ai fini del calcolo del dovuto – che “espressamente posti dai ricorrenti nel grado di merito, non sono stati in alcun modo presi in considerazione dalla Corte” d’appello di Palermo, la quale ora dovra’ ripronunciarsi sulla questione.
“La Corte territoriale – proseguono i giudici di piazza Cavour – non ha tenuto conto che l’intera motivazione della decisione della Corte Edu non influisce sulle fonti di prova che hanno condotto i giudici del merito ad affermare la penale responsabilita’ dell’imputato, avendo il giudice europeo individuato la violazione dell’articolo 7 della Convenzione per la ritenuta imprevedibilita’ della condanna per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso riportata dal ricorrente in relazione a fatti commessi prima della sentenza delle sezioni unite” del 1994 inerente il tema del ‘concorso esterno’. Inoltre, nella liquidazione della somma, rileva ancora la Cassazione, “la Corte di merito ha superato il tetto massimo normativamente previsto”. Nella sua rivalutazione della questione, la Corte d’appello di Palermo, “ove nella sua autonomia dovesse determinarsi per l’attribuzione di somme di denaro al richiedente” dovra’, conclude la sentenza, “fornire corretta e congrua motivazione della decisione senza eludere le questioni che sono state poste ed argomentate dalle parti quanto alla eventuale presenza sia di ipotetiche ‘duplicazioni’ rispetto a richieste che abbiano gia’ avuto positivo sbocco, anche solo parziale, sia di voci non liquidabili (o in linea di principio ovvero per mancanza in concreto di prova)”