Giudiziaria

Crisi idrica in agricoltura, il TAR annulla archiviazione della domanda di contributo ad un’impresa agrigentina

Accolto nel merito il ricorso proposto dagli avvocati Francescochristian Schembri e Michele Melfa

Pubblicato 34 minuti fa

 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, ha accolto nel merito il ricorso proposto dagli avvocati Francescochristian Schembri e Michele Melfa, annullando il provvedimento con cui l’Amministrazione regionale aveva disposto l’archiviazione di una domanda di aiuto presentata da una azienda agricola agrigentina nell’ambito dell’avviso pubblico per gli interventi in conto capitale destinati al comparto agricolo.

La vicenda trae origine dall’esclusione di una domanda di finanziamento a seguito del conferimento di un’azienda agricola individuale in una società semplice agricola. Un’operazione che aveva comportato il trasferimento dell’intero complesso aziendale, senza interruzione dell’attività e con la permanenza del precedente titolare nella compagine societaria, debitamente comunicata agli uffici regionali.L’Amministrazione aveva tuttavia disposto l’archiviazione della pratica, facendo applicazione di una circolare interna del 23 giugno 2025, che aveva introdotto una specifica limitazione temporale per consentire il cambio del beneficiario: il subentro sarebbe stato ammesso soltanto nel periodo compreso tra il decreto di impegno delle somme e quello di concessione del contributo.Una posizione già censurata dal TAR nella precedente fase cautelare, quando il Tribunale aveva accolto l’istanza di sospensione, riconoscendo la fondatezza delle contestazioni sollevate dai difensori e disponendo la riammissione della società alla fase istruttoria.

Adesso è arrivata anche la pronuncia definitiva sul ricorso. I giudici amministrativi hanno ritenuto fondate le principali censure, evidenziando come la circolare abbia introdotto una condizione nuova, non prevista dall’avviso pubblico originario, modificando sostanzialmente le regole della procedura quando le domande erano state già presentate e definitivamente ammesse.Secondo il TAR, una modifica di tale portata non poteva essere introdotta attraverso una semplice disposizione interna, qualificata come chiarimento interpretativo, ma avrebbe richiesto una formale modifica dell’avviso, accompagnata dalle necessarie garanzie di pubblicità e dalla riapertura dei termini, a tutela della trasparenza, della certezza delle regole e della parità di trattamento tra i partecipanti.

Accolta anche la censura relativa all’irragionevolezza della finestra temporale individuata dall’Amministrazione. Il Tribunale ha osservato che, se la finalità è verificare la continuità aziendale e il possesso dei requisiti da parte del soggetto subentrante, una comunicazione anticipata del mutamento societario non ostacola i controlli, ma consente all’Amministrazione di svolgerli con maggiore tempestività, prima dell’assunzione dell’impegno di spesa.

Per effetto della decisione, sono stati annullati sia il provvedimento di archiviazione della domanda sia la disposizione interna nella parte in cui introduceva la contestata limitazione temporale.

“La decisione ribadisce un principio fondamentale: le regole di un avviso pubblico non possono essere modificate in corso di procedura attraverso circolari interne che introducano nuove condizioni o cause di esclusione non contemplate dalla disciplina originaria. Trasparenza, affidamento e parità di trattamento devono essere garantiti tanto ai partecipanti quanto agli stessi operatori economici che hanno già ottenuto l’ammissione alla procedura“, dichiarano gli avvocati Francescochristian Schembri e Michele Melfa. “Si tratta di un pronunciamento significativo anche per il settore agricolo, in un momento in cui le misure di sostegno pubblico rappresentano uno strumento essenziale per consentire alle imprese di affrontare le conseguenze della persistente emergenza idrica”, hanno concluso gli avvocati.

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