Giudiziaria

Insegnò senza abilitazione, condannata docente 


Dovrà restituire allo Stato 67mila euro per arricchimento doloso

Pubblicato 1 anno fa

Per insegnare in una scuola aveva dichiarato di possedere l’abilitazione a poterlo fare in matematica. Titolo che, come poi accertato dall’Ufficio scolastico regionale, non aveva ottenuto visto che dopo aver superato gli scritti era stata bocciata agli orali. I giudici della Corte dei Conti d’appello presieduti da Giuseppe Aloisio hanno condannato Francesca Aiello di Siracusa a restituire allo Stato 67mila euro per arricchimento doloso.

“La falsità ideologica dell’autocertificazione prodotta dalla dottoressa Aiello è fuori discussione, – si legge nella sentenza – atteso che la mancanza del titolo abilitativo è stata accertata dall’Ufficio scolastico regionale, rilevata dal pubblico ministero penale, nonostante la richiesta di archiviazione, nonché riconosciuta dalla stessa Aiello che, come si legge nella sentenza di primo grado, ‘ha ammesso di non aver mai superato la prova orale del concorso per l’abilitazione'”.

Secondo i giudici contabili la sentenza va riconfermata perché “l’elemento psicologico del dolo deve ravvisarsi nella cosciente e voluta predisposizione ed utilizzazione di autodichiarazioni attestanti una circostanza falsa”, mentre appare inverosimile l’affermazione dell’appellante secondo la quale “molti esponenti di piccoli sindacati si recavano nelle scuole private offrendosi di realizzare la compilazione della modulistica a fronte del versamento di una quota d’adesione sindacale. Così, la professoressa Aiello ha visto la propria domanda compilata da terzi e l’ha unicamente sottoscritta, seppur con leggerezza”. Ma la compilazione della domanda con “leggerezza” nulla a che a fare “con le formalità successive – continuano i giudici – ed è impensabile che tutti questi passaggi siano stati messi in atto senza piena consapevolezza e volontarietà da parte dell’insegnante. A ciò si aggiunga che alcune informazioni dettagliate contenute dall’istanza di inserimento in graduatoria non potevano essere conosciute da un non meglio identificato compilatore, diverso dalla diretta interessata”.

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