Agrigento

La villetta a San Leone non dovrà essere demolita, Cga rigetta anche la revocazione di terzo

I coniugi Giuseppe Cimino e Maria Nocera – a seguito del rilascio di un permesso di costruire da parte del comune di Agrigento –  avevano realizzato in località San Leone, una villetta destinata a civile abitazione. A distanza di oltre venti anni, il Comune di Agrigento ordinava ai suddetti coniugi  il ripristino dello stato dei […]

Pubblicato 4 anni fa

I coniugi Giuseppe Cimino e Maria Nocera –
a seguito del rilascio di un permesso di costruire da parte del comune di
Agrigento –  avevano realizzato in
località San Leone, una villetta destinata a civile abitazione.

A distanza di oltre venti anni, il Comune di
Agrigento ordinava ai suddetti coniugi 
il ripristino dello stato dei luoghi.

Gli stessi, pertanto, proponevano un ricorso
innanzi al Tar Sicilia Palermo, lamentando svariate forme di eccesso di potere;
si costituiva in giudizio con un atto di intervento ad opponendum la signora Ornella
Randazzo,
proprietaria di un terreno frontistante, rappresentata e difesa dall’avvocato Gaetano
Caponnetto, per chiedere il rigetto del ricorso.

Il Tar Sicilia Palermo, Sezione seconda,
all’esito di un’istruttoria in contraddittorio tra le parti, riteneva fondato
il ricorso e lo accoglieva, condannando anche il Comune di Agrigento e Ornella
Randazzo in solido al pagamento delle spese giudiziali e delle spese di
verificazione. Tuttavia la Randazzo, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano
Caponnetto e Giovanni Immordino, proponeva appello davanti al Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana avverso la decisione sfavorevole resa
dal Tar Sicilia.

Si costituiva in giudizio l’architetto Giuseppe
Cimino, con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino per chiedere il rigetto
dell’appello.

Anche in appello veniva disposta una
verificazione in contraddittorio tra le parti; all’esito della verificazione il
Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto
l’appello proposto dalla Randazzo condannandola anche al pagamento  delle spese di verificazione.

Ornella Randazzo,  tuttavia, proponeva un ricorso per
revocazione sostenendo che la sentenza del Cga fosse affetta da un grave e
decisivo errore di fatto consistente nell’avere considerato come demolite delle
opere invece esistenti.

Si costituiva in giudizio l’architetto Giuseppe
Cimino per chiedere la declaratoria di inammissibilità e il rigetto del suddetto
ricorso per revocazione.

In particolare, con apposita memoria, veniva
rilevato che  la sentenza non era affetta
da alcun errore di fatto ed era, comunque, motivata su ulteriori ed autonomi
presupposti. Venivano, inoltre, richiamati numerosi precedenti
giurisprudenziali secondo i quali la revocazione è inammissibile quando il
fatto su cui incide il (presunto) errore “costituì un punto controverso sul
quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Il Cga, con apposita sentenza  (presidente Claudia Contessa e relatore Antonino
Caleca), condividendo le tesi dell’avv. Rubino, ha dichiarato inammissibile il
ricorso per revocazione proposto da Ornella Randazzo.

Per effetto di tale sentenza resta valido il
precedente giudicato, mentre la Randazzo dovrà, ancora una volta, pagare le
spese di giudizio.

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