Agrigento

Sorpreso con un chilo e 200 grammi di cocaina impugna l’avviso orale: il Tar respinge

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, ha confermato con una propria sentenza la legittimità del provvedimento di avviso orale emesso dal Questore di Agrigento nei confronti di un cittadino. La decisione, pubblicata il 5 maggio 2026, respinge il ricorso presentato dal destinatario della misura di prevenzione, il quale ne chiedeva l’annullamento sostenendo […]

Pubblicato 1 ora fa

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, ha confermato con una propria sentenza la legittimità del provvedimento di avviso orale emesso dal Questore di Agrigento nei confronti di un cittadino. La decisione, pubblicata il 5 maggio 2026, respinge il ricorso presentato dal destinatario della misura di prevenzione, il quale ne chiedeva l’annullamento sostenendo l’insussistenza dei presupposti di pericolosità sociale.

La vicenda trae origine da un arresto in flagranza avvenuto nel febbraio 2024, quando il ricorrente era stato trovato in possesso di 1.220 grammi di cocaina. Oltre a questo episodio, le autorità avevano documentato diverse frequentazioni del soggetto con persone gravate da pregiudizi di polizia in un arco temporale compreso tra il 2021 e il 2023. Il ricorrente aveva basato la propria difesa sul fatto che i controlli stradali non fossero indicativi di una reale pericolosità e che l’arresto per droga non fosse ancora sfociato in una condanna definitiva.

I magistrati amministrativi hanno tuttavia chiarito che il giudizio sulla pericolosità sociale non richiede prove compiute o una sentenza penale di condanna. È infatti sufficiente che emergano elementi fattuali tali da far ritenere che il soggetto appartenga alle categorie individuate dal Codice Antimafia, mostrando una personalità incline a comportamenti antisociali. In questo caso, il solo possesso di un ingente quantitativo di stupefacente è stato considerato un indizio solido della commissione di reati che minacciano la sicurezza pubblica.

A supporto della decisione, il Tribunale ha citato anche le valutazioni del Giudice per le Indagini Preliminari, il quale aveva già ravvisato l’inserimento del ricorrente in una più ampia rete criminale dedita al traffico di stupefacenti. Il ricorso è stato dunque dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro. Per ragioni di tutela della privacy, i dati identificativi del ricorrente sono stati oscurati come previsto dalla normativa vigente.

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