Agrigento

Valle dei Templi, illegittime le sanzioni per abusi prima del vincolo paesaggistico

Il Tar ha accolto il ricorso di un agrigentino: ecco la vicenda

Pubblicato 2 anni fa

Nessun dubbio anche per il Tar Sicilia Palermo sull’illegittimità dell’indennità pecuniaria ex art. 167 D.Lgs 42/2004 per gli immobili abusivi realizzati nella Valle dei Templi, nelle zone B,C e D del decreto Gui-Mancini, in epoca antecedente all’apposizione del vincolo paesaggistico. La questione aveva già trovato esaustivo riscontro nella pronuncia della Consulta lo scorso marzo nel cui giudizio si sono ritualmente costituiti gli avvocati Doriana e Salvatore Palillo, con la quale è stato affermato che l’art. 167 D.Lgs 42/2004  è applicabile soltanto in caso di intervento edilizio “su un’area già vincolata al momento di realizzazione dell’abuso”.

Ed infatti, la norma presuppone che il vincolo paesaggistico sia stato apposto prima della realizzazione dell’opera e che il proprietario abbia agito in difformità ad esso, cosciente della presenza di precise prescrizioni paesaggistiche e consapevole di commettere un abuso. E’ esclusa, invece, la corresponsione dell’indennità pecuniaria nella diversa ipotesi in cui al momento dell’ultimazione delle opere, il vincolo non fosse stato ancora apposto, eliminato dall’alveo della sanzionabilità tutti i manufatti ultimati in epoca antecedente all’entrata in vigore della Legge Galasso.

A seguito della pronuncia, l’Avvocatura di Stato – costituitasi nelle molteplici controversie pendenti – aveva rinunciato espressamente alla prosecuzione dei giudizi recependo in toto i principi della Corte Costituzionale. Adesso anche il Tar Sicilia, confermando il precedente indirizzo giurisprudenziale consolidatosi, ha accolto il ricorso proposto da S.E., rappresentato dagli avvocato Doriana e Salvatore Palillo. Una sentenza breve, quella emessa dal tribunale amministrativo, a dimostrazione della conclamata e indiscussa illegittimità dell’indennità pecuniaria ex art. 167 D.Lgs 42/2004 per immobili realizzati prima della L.431/1985, in quanto comminata in palese contrasto con L.R. 171/1994 che esclude l’irrogazione di sanzioni amministrative in caso di vincoli apposti successivamente all’ultimazione dei lavori.

“La vicenda – precisano gli avvocati Palillo – interessa anche tutti coloro che, pur avendo ricevuto il decreto sanzionatorio, non hanno provveduto ad impugnarlo e per i quali ci attiveremo al fine di richiedere il riesame, la revoca e l’annullamento.”

L’avvocato Doriana Palillo
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